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21.12.2012 - lavori pubblici

TRA I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E’ ILLEGITTIMO PREVEDERE CHE IL CONCORRENTE OFFRA DILAZIONI DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Un comune della provincia di Brescia ha emesso un bando per l’aggiudicazione di lavori comprendente la progettazione esecutiva, da aggiudicare  mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i diversi criteri previsti dal bando per l’aggiudicazione dei lavori era previsto il seguente:

6. MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PREVISTE NEL BANDO (max 24 punti [n.d.r.: su 100]) – Proposte di dilazione dei pagamenti dei SAL all’appaltatore rispetto ai tempi previsti dal Capitolato speciale d’appalto (peso: 12 punti per ogni 12 mesi aggiunti ai termini di pagamento convenzionali fino a max 24 punti).”

Una siffatta clausola si pone in contrasto con la disciplina di settore ove questo prevede tassativamente i termini di pagamento che non sono perciò nella disponibilità del redattore del bando, il quale non può che omettere il tema, in quanto già disciplinata ex lege, ovvero può riprodurre il dato normativo.
Inoltre una tale richiesta si pone non tanto come migliorativa della prestazione che il concorrente offre, ma si pone come requisiti non del lavoro ma dell’offerente. Requisito che risulta di ordine economico-finanziario. Ma detti requisiti sono assorbiti totalmente dalla qualificazione SOA inibendo la possibilità per la stazione appaltante di richiederne altri in sede di gara. Così è la disciplina oggi vigente, esplicitata nel Codice degli Appalti e nel relativo Regolamento.
Il Collegio dei Costruttori di Brescia ha avuto un  intenso confronto con il comune interessato al fine di farlo recedere dalla scelta operata, pena il ricorso al giudice amministrativo per la piena tutela degli interessi della categoria interessata. Il comune, valutando nuovamente la propria scelta, ha riemesso il bando di gara senza la previsione di riduzione dei termini di pagamento.


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