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28.03.2013 - lavoro

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CIGS – L. N. 223/91 EX ART. 3 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE – DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2012

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2012 che individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di Cassa integrazione straordinaria – Cigs di cui all’art. 3, co. 1, della L. n. 223/91, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.
A tal proposito si rammenta che, l’art. 46-bis, co. 1, let. h), del D.L. n. 83/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/12 ha previsto che la concessione della Cigs ai sensi del citato art. 3, co. 1, della L. n. 223/91 sia subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, i parametri oggettivi individuati dal decreto, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione della Cigs, saranno i seguenti:
a) misure volte all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell’azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa;
c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.
Relativamente alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui sopra dovranno essere indicati, in via alternativa, anche i seguenti ulteriori parametri:
a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;
c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.
Le disposizioni sopra richiamate si applicheranno a tutte le istanze inoltrate successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto in parola.


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