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24.06.2013 - tecnica

GRADUATORIA DEL “QUARTO CONTO ENERGIA”: I RITARDI DELLA P.A. NON POSSONO IMPLICARE L’ESCLUSIONE DELLA PARTE RICHIEDENTE

GRADUATORIA DEL “QUARTO CONTO ENERGIA”: I RITARDI DELLA P.A. NON POSSONO IMPLICARE L’ESCLUSIONE DELLA PARTE RICHIEDENTE

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2005 del 12/04/2013 ha dato parere di legittimità all’aggiornamento della graduatoria pubblicata sul portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) poiché i ritardi connessi a perplessità interpretative nel rilascio delle corrispondenti certificazioni non possono invalidare l’attività del soggetto titolare dell’impianto.
Nel caso specifico, un’impresa aveva presentato nei termini utili la domanda di attestazione al fine di accedere al Quarto Conto Energia, ma l’impianto era stato escluso dalla graduatoria.
Il CdS ha sottolineato che, «una volta che il titolare dell’impianto abbia tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile per presentare la domanda per l’accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011, richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all’impianto fotovoltaico in oggetto, ai sensi dell’art. 1 lett. c) dell’allegato 3-A del d.m. 5 maggio 2011, eventuali ritardi della Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata».
Di conseguenza lo stesso Consiglio ha affermato che «in una logica di leale collaborazione tra le parti, il GSE, verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell’appellante nel rispetto dei termini per accedere al quarto conto energia, avrebbe potuto fissare un termine all’appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione (anche al fine di consentire allo stesso appellante di rappresentare compiutamente al Comune le ragioni poste a base della necessità di acquisire la documentazione in tempo utile a conseguire i benefici del “quarto conto energia”)».


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