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17.12.2013 - lavoro

INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2014

INAIL – COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2014
 
L’Inail, entro il 31 dicembre 2013, invierà alle imprese il modulo recante la comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2013. L’aliquota del tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel triennio 2010/2012.
Si ricorda che, secondo quanto segnalato dall’Inail nella nota del 6 giugno 2012, i provvedimenti in oggetto vengono trasmessi esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alle aziende i cui indirizzi sono stati già acquisiti dall’Istituto
Si rammenta che gli infortuni in itinere non influenzano la determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra tutti i settori assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall’Inail tali eventi non devono essere indicati. 
Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno o del minore periodo interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso.
Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata dell’impresa e adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente indica il tasso da applicare per l’anno 2013.
Tale termine è considerato ordinatorio. Dunque l’Istituto dovrà considerare tempestivamente proposti anche i ricorsi presentati oltre tale termine di 30 giorni.
Peraltro, il mancato rispetto del termine in parola comporta l’obbligo per l’impresa di effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili per le operazioni di autoliquidazione, sulla base del tasso comunicato nel provvedimento impugnato, salva la possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso nel caso in cui il ricorso venga accolto. Al contrario, qualora il ricorso sia presentato entro 30 giorni, l’impresa ha la facoltà di effettuare i pagamenti applicando il tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato, salvo, in caso di decisione sfavorevole all’impresa, l’obbligo di versare la differenza maggiorata dell’interesse di dilazione e differimento.
Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro 120 giorni dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa, contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile esclusivamente adire al giudice.
In ordine all’applicazione degli interessi di dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative istruzioni.
Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi, sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.


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