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22.11.2013 - lavoro

INAIL – RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA – DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2013 – DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2013

INAIL – RIVALUTAZIONE DEL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA – DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2013 – DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2013
 
Con Decreto 10 giugno 2013, il Ministro del Lavoro ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2013, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Facendo riferimento al menzionato decreto, l’Inail ha provveduto, con circolare n. 41 del 17 settembre 2013, ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile e le retribuzioni convenzionali indicati dalla precedente circolare n. 42 del 5 settembre 2012, limitatamente ai valori correlati al minimale ed al massimale di rendita.
Quindi la nuova retribuzione media giornaliera di riferimento per la liquidazione delle rendite è, quindi, pari a € 76,11.
Ne consegue che, a far data dal 1° luglio 2013, i nuovi importi del minimale e del massimale della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite sono pari, rispettivamente, a € 15.938,10 ed a € 29.682,90. I limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita si ottengono, ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, moltiplicando per 300 la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale.
In particolare, l’aggiornamento ha interessato le retribuzioni convenzionali giornaliere e mensili applicabili, dal 1° luglio 2013, agli allievi dei corsi di formazione professionale ed ai soggetti in tirocini formativi (€ 53,28 ed € 1.331,93), nonché ai lavoratori d’area dirigenziale (€ 98,94 ed € 2.473,58).
Si ricorda che per i soggetti di cui trattasi la retribuzione convenzionale annua (pari al minimale di rendita per gli allievi dei corsi formativi e i tirocinanti ed al massimale di rendita per i dirigenti) deve considerarsi frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 ed annuale di 300 giorni.
Relativamente ai lavoratori “parasubordinati”, nei cui confronti il versamento del premio assicurativo va effettuato sulla base dei compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo per la liquidazione delle rendite, la circolare in esame indica in € 1.331,93 ed € 2.473,58, rispettivamente, il minimale ed il massimale mensile di retribuzione imponibile da considerare a far data dal 1° luglio 2013. Si applica, in questo caso, il criterio della retribuzione convenzionale annua frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.


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