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13.02.2013 - lavoro

INPS – ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2013

L’Inps con circolare n. 27/2013, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2013, nella misura del 20% l’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione. Per l’anno 2013 rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, per l’anno 2013, è pari allo 0,72%.

Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l’anno 2013 ad euro 99.034,00.

Il quadro definitivo, per l’anno 2013, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

1) iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 27,72% (27% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2013 ad euro 99.034,00;

2) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 20,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2013 ad euro 99.034,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45%.


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