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28.03.2013 - lavoro

INPS – ART. 29 L. 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50%% PER L’ANNO 2012 – AZIENDE CHE NON HANNO PRESENTATO L’ISTANZA NEL 2012 – TERMINE INVIO 16 MAGGIO 2013 – CIRCOLARE N. 28/2013

Facendo seguito ai messaggi n. 12320/2012 e n. 14113/2012 (cfr. Not. n.1/2013 e suppl. n. 3 al Not. n. 7/2012) e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso del Decreto 30 ottobre 2012, l’Inps, con circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, che si pubblica in calce alla presente, ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo confermato per il 2012 nella misura dell’11,50%, nonché le indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel corso del 2012.
Per ciò che concerne le modalità operative, come chiarito nella precedente nota Inps n. 12320/12, le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “riduzione edilizia”, presente nella sezione comunicazioni online del portale informatico dell’Istituto.
Le aziende che non hanno presentato la suddetta istanza nel corso del 2012 avranno tempo sino al 16 maggio 2013 per eseguire le operazioni che daranno diritto in un’unica soluzione all’applicazione dello sgravio relativo al periodo gennaio – dicembre 2012.
A tal riguardo, si ricorda che le istanze saranno sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps e che, in caso di esito positivo, alla posizione contributiva interessata verrà attribuito il codice “Autorizzazione 7N”, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
A seguito dell’autorizzazione le imprese potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012, utilizzando nell’elemento “Causale a Credito” il codice causale “L 207” ed indicando nell’elemento “Somma a Credito” l’importo totale del beneficio non ancora fruito per l’anno 2012.

Inps

Roma, 18 febbraio 2013

Circolare n. 28

Oggetto: Art. 29 d.l. 244/1995. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2012. Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno  presentato l’istanza di riduzione nel 2012.

Premessa
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2012, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (allegato 1) – pubblicato nella  Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Al riguardo, va osservato che – dal 2012 – l’Istituto (1) ha  introdotto nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.
Successivamente  sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze e – in conformità alla previsione contenuta nel rivisitato comma 5 dell’articolo 29, del citato decreto legge (2) – è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50% (3).
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per cento –  per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2012.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (4).
Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
– compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012;
– non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6);
– è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (7).
Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006 – convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – ha introdotto, all’art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:
– devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
– non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le citate disposizioni del decreto legge 223/2006, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.
Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.

2. Modalità operative. Adempimenti per le aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Come già illustrato nel messaggio n. 12320 del 24 luglio 2012, le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto.
Le aziende che non hanno inviato l’istanza nel 2012, possono farlo – secondo la modalità sopra descritta – nel 2013, purché  prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .
I sistemi informativi centrali – in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio – dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio – dicembre 2012.
Le aziende autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012.
Nel comporre tale flusso le aziende valorizzeranno  nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L207”avente il significato di “Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95” e   indicheranno l’importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l’anno 2012, nell’elemento <SommaACredito>.
In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.3.1993 (8), le citate operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Note:
(1) Cfr. messaggio 12320/2012.
(2) Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto legge 244/1995 è stato modificato dall’art. 1, c. 51 della legge 247/2007.
(3) Cfr. messaggio 14113/2012.
(4) Misure previste dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall’art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (296/2006). Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.
(5) Si ricorda che, dal 1° gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – non ancora operativa negli archivi elettronici dell’Istituto.
(6) A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.
(7) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
(8) Approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).


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