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23.07.2013 - lavoro

INPS – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – COMPUTO DEL REDDITO DEL NUCLEO – MESSAGGIO N. 9710/2013

Con messaggio n. 9710 del 14 giugno 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), l’introduzione della imposta municipale unica (IMU), operata a decorrere dall’anno 2012, non determina alcuna modifica della natura dei redditi derivanti da terreni e fabbricati, né delle vigenti modalità di computo dei medesimi.
Nello specifico, rilevato che, ai fini della verifica del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare, occorre considerare:
– il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF;
– i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
l’Istituto ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito “assoggettato” all’imposta stessa.
Di conseguenza, per le richieste di assegno per il nucleo familiare riferite al periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, i redditi derivanti da terreni e fabbricati relativi all’anno 2012 dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all’IRPEF (Tabella A, colonna 2, del Mod. ANF/Dip).

Inps

Roma, 14 giugno 2013

Messaggio n. 9710

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.
Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere dall’anno 2012 (art.13 D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.
In particolare viene richiesto se, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali criteri di computo dei redditi derivanti da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.
In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90), si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.
Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.
Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno, quindi, continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).


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