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29.04.2013 - lavoro

INPS – TUTELA DELLA MATERNITA’ – CONGEDO OBBLIGATORIO DI UN GIORNO E CONGEDO FACOLTATIVO DI DUE GIORNI PER IL PADRE LAVORATORE – CIRCOLARE N. 40/2013

L’Inps con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha fornito istruzioni in merito agli istituti del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni per il padre lavoratore dipendente, introdotti – in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 – dall’art. 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta “Riforma del mercato del lavoro”, e disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2012.
Di seguito si forniscono i punti di interesse diramati nella circolare in parola.

Ambito di applicazione
In proposito, l’Inps rimarca che:
– la nuova disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013;
– il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Questo termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe, invece, far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio.
Per il padre adottivo o affidatario, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale;
– in analogia a quanto previsto per il congedo di maternità, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Congedo obbligatorio di un giorno
Al punto 2.1, la circolare in esame precisa che il congedo obbligatorio di un giorno:
– è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il predetto limite temporale;
– si configura come un diritto autonomo ed è pertanto aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque a prescindere dal diritto di quest’ultima al congedo di maternità;
– è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L’art. 28 delD.Lgs. n. 151/2001, stabilisce che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo facoltativo di uno o due giorni
Secondo quanto evidenziato dall’INPS al punto 2.2 della circolare in commento, il congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi:
– può essere fruito dal padre lavoratore dipendente a condizione che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre;
– non si configura come un diritto autonomo, ma come un diritto derivato da quella della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, che, in questo caso, deve trovarsi in astensione dalla attività lavorativa;
– è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre;
– deve essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla nascita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa ad un equivalente periodo (uno o due giorni);
– viene riconosciuto anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Trattamento economico e normativo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad una indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con le modalità che verranno illustrate dall’Istituto con apposito messaggio – fatte salve le ipotesi di pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.

Modalità di fruizione
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e, ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro, a sua volta, deve comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, attenendosi alle istruzioni che verranno diramate dall’Istituto.
Nell’ipotesi di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre, a cura di uno dei due genitori.
L’Inps provvede alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi.
La riduzione verrà effettuata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
Da ultimo, l’Istituto sottolinea che i congedi di cui trattasi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro, nonché nelle ipotesi indicate dall’art. 24 delD.Lgs. n. 151/2001. L’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001, regola la corresponsione dell’indennità di maternità nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro della lavoratrice madre sia cessato o sospeso.
Al riguardo, l’Inps fa presente che i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato con l’indennità di disoccupazioneASpI e mini ASpI, durante la percezione della indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa Integrazione Guadagni con le stesse modalità indicate dal citato art. 24 con riferimento ai periodi di congedo di maternità.
Pertanto, in tali periodi, analogamente a quanto stabilito in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in discorso, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, quindi, incumulabili.
L’INPS segnala altresì che in entrambe le tipologie di congedo sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Trattamento previdenziale
Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 del D.Lgs. n. 151 /2001.
Tale articolo, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, rinvia, a sua volta, all’art. 25 dello stesso decreto, che regola il trattamento previdenziale (contributi figurativi), sia per il periodo di congedo di maternità fruito durante il rapporto di lavoro (comma 1) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (comma 2).
Rilevato che il congedo obbligatorio si configura come diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso (in quanto spetta comunque a prescindere dal diritto della madre al congedo obbligatorio), l’Inps ritiene che, soltanto per tale ipotesi, la contribuzione figurativa viene riconosciuta nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro, in analogia a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre, laddove il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
La contribuzione deve essere valorizzata ai sensi delle norme vigenti e vale ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.
Qualora fruisca del congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore può chiedere il giorno di congedo obbligatorio; anche in questo caso la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio viene valorizzata secondo le disposizioni in vigore e la scadenza del congedo di paternità è rinviata di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo spetta anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001, come evidenziati nel precedente paragrafo.


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