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28.02.2013 - lavori pubblici

LA DISCIPLINA DELLA GARANZIA DECENNALE POSTUMA

(LODO Udine 5 ottobre 2011 n. 96 — Pres. A. CABRINI — XXX (avv. G. Zgagliardich) c. YYY (avv. T. Borlina)

1.- In caso di transazione tra Committente e appaltatore, il primo non può rinunciare alla garanzia di cui all’art. 1669 Cod. civ., perché la responsabilità per gravi difetti ivi prevista è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e quindi di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti.

2.- Ai fini dell’applicazione dell’art 1669 Cod. civ., vanno fatti rientrare nella locuzione “gravi difetti” non solo quelli che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio, ma anche quelli che incidono sulla funzione economica del bene, o sulla sua concreta destinazione, o sul normale godimento o sul suo valore di scambio, pertanto, la nozione di grave difetto va scrutinata non solo alla luce dei fattori strutturali intrinseci all’edificio, ma anche della sua funzione economica e pratica.

3.- In riferimento alla locuzione ‘gravi difetti” di cui all’art 1669 Cod. civ., il pregiudizio può riguardare non solo l’opera nel ‘suo complesso, ma anche le sue parti, ovvero elementi secondari o accessori, quali infissi, pavimentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, impianti ecc. bastando che il vizio sia tale da menomare l’opera in maniera considerevole, incidendo in tal modo sul valore funzionale o economico dell’intero bene.

4.- Si è in presenza di gravi difetti ai sensi dell’art 1669 Cod. civ. in caso di cedimenti dei pavimenti, di fessurazioni alle pareti e di infiltrazioni d’acqua, che per la loro gravità ed estensione abbiano influito negativamente sul normale godimento dell’opera oggetto dell’appalto, destinata ad accogliere utenti dei servizi sanitari e anziani.

5.- In tema di difetti dell’opera, la prescrizione decennale dell’azione di garanzia previsto dall’art 1669 Cod. civ. decorre dalla data di ultimazione dei lavori e non, quindi, dal collaudo dell’opera o dalla consegna o dalla vendita.

6.- In tema di difetti dell’opera, il termine di decadenza previsto dall’art. 1669 Cod. civ. decorre dalla scoperta dei vizi e/o difformità, con la precisazione che ai fini del decorso del termine non è sufficiente che il Committente abbia il sospetto o il dubbio circa l’esistenza di un qualche difetto, ma occorre che abbia acquisito un’adeguata conoscenza della presenza del difetto e delle sue cause.

7.-In tema di difetti dell’opera, il termine per proporre la denuncia prevista dall’art. 1669 Cod. civ. può decorrere anche dal momento in cui il vizio e le relative cause sono stati accertati mediante accertamento tecnico preventivo o c.t.u..

 


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