Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
27.09.2013 - lavoro

LAVORO ACCESSORIO – UTILIZZO DEI VOUCHER – SANZIONI – MINISTERO DEL LAVORO – NOTA N. 12695/2013

Si informa che con nota n. 12695/2013 del 12 luglio 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maxi-sanzione per lavoro “nero” nei confronti dei datori di lavoro che, in alcune giornate di lavoro, non utilizzino i voucher per retribuire il personale impiegato.
Al riguardo, il Dicastero ha chiarito che tale sanzione può essere applicata esclusivamente nell’ipotesi in cui l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’Inps e all’Inail per l’attivazione delle prestazioni stesse.
Qualora, invece, il datore di lavoro effettui le relative comunicazioni ma utilizzi uno stesso voucher per remunerare più ore o giornate lavorative ovvero ometta di corrispondere per alcune giornate il relativo voucher, non sarà possibile applicare la suddetta maxi sanzione, ma opererà esclusivamente la “trasformazione” in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Ministero del Lavoro

Roma, 12 luglio 2013

Nota n. 12695

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio – comunicazioni preventive e utilizzo dei voucher- applicabilità della maxi sanzione per lavoro ‘”nero”.
Codesta Direzione ha chiesto chiarimenti in ordine alla irrogazione della c.d. maxi sanzione per lavoro ‘’nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio – ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 – che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.
Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni. In via preliminare, si ricorda che per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l’impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro accessorio, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 38/2010, che la c.d. maxi sanzione per lavoro “nero” possa trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 4. L. n. 183/201 O, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P .A.
In merito alle prestazioni di lavoro occasionate/accessorio, si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’Inps/INAIL, connessa all’attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come “prestazione di fatto’’, non censita preventivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all’istituto in argomento, si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse.

Come chiarito con circolare n. 4/2013. si è voluto scongiurare in tal modo che un unico voucher, attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate; assume dunque tòndamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l’aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento alla fattispecie prospettata da codesta Direzione territoriale, in merito all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’InpsIINAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate.

Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti.

Al riguardo appare tuttavia necessario operare una trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941