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17.12.2013 - lavori pubblici

LL.PP. – LA CAUZIONE DI IMPORTO INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL BANDO NON LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA E PUO’ ESSERE REGOLARIZZATA

(TAR Lombardia Brescia sez. II 31/10/2013 n. 530)

Il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che:
* la diversa formulazione delle norme di cui all’art. 75 comma 1, e 75 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006 consente di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata presentazione della cauzione provvisoria , al contrario della cauzione definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio sez. II, 19 aprile 2013 n. 3983 e 3 gennaio 2013, n. 16; T.A.R. Piemonte sez. I 10 maggio 2013, n. 598);
* in particolare, l’amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione d’importo inferiore a quello richiesto e, in applicazione dell’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero permettere l’integrazione della cauzione insufficiente (T.A.R. Liguria sez. II, 4 ottobre 2013, n. 1190 e ulteriori precedenti ivi menzionati);
* la carenza parziale relativa al contenuto della cauzione provvisoria non sembra poter rientrare in alcuna delle ipotesi in cui è possibile (e legittima) l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. VI 13 febbraio 2013, n. 896).


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