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22.11.2013 - lavori pubblici

LL.PP. – NEI LAVORI DI CAT. OG1, OG2, OG3 E’ OBBLIGATORIA L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EDILE

L’ANCE ha inoltrato al Ministero del Lavoro un quesito volto ad ottenere un parere circa l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di richiedere per i lavori delle categorie OG1 (costruzione di fabbricati), OG2 (interventi su immobili vincolati), OG3 (lavori stradali) l’obbligo dell’appaltatore di applicazione del contratto collettivo di lavoro per l’edilizia.
Si riportano il testo della richiesta e la risposta fornita dagli uffici ministeriali con cui si conferma detto obbligo.

Da: ANCE
A: Ministero del Lavoro Via Flavia, 6 Roma
Roma 24 luglio 2013
In relazione alla procedura di consultazione indetta dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con scadenza delle osservazioni fissata per il 29 luglio prossimo, in merito ai bandi tipo predisposti ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 163/2006, si chiede il parere di codesto Ministero circa l’inserzione, all’interno dei requisiti indispensabili in capo all’impresa, ai fini della sottoscrizione del contratto d’appalto di lavori, della formula di seguito esposta circa l’applicazione del contratto collettivo di categoria stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavorato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Risulta infatti indispensabile, ai fini di garantire un corretto svolgimento della concorrenza leale tra le imprese e per evitare fenomeni di dumping sociale distorsivi e fortemente lesivi per il mercato, che le imprese partecipanti ai suddetti bandi, che abbiano per oggetto i lavori di natura edile, di cui alle categorie OG1, OG2 e OG3 o che, pur avendo ad oggetto lavori di cui alle restanti categorie, presentino all’interno della categoria stessa una rilevante componente edile, applichino ai lavoratori occupati nell’esecuzione di tali lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di seguito, pertanto, la formulazione da indicare nei bandi di gara quale requisito indispensabile ai fini della stipula del contratto d’appalto nei suddetti casi:
“applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano i migliori saluti.
* * * * *
Da: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per l’Attività ispettiva
Divisione II
Attività di interpello, consulenza e affari legali

Roma, 25/07/2013, Prot. 37/0013477/MA007.A001
All’ANCE
Oggetto: procedura di consultazione indetta dalla Avcp -bandi tipo predisposti ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 163/2006 – appalti di lavori – applicazione del contratto collettivo di categoria stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione alla richiesta di parere in oggetto si ritiene corretto l’inserimento, nell’ambito di “bandi tipo” predisposti ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 163/2006 e con specifico riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, della formula recante “applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Va infatti rilevato che, ferme restando le evidenti finalità di contrasto ai fenomeni di dumping espresse da codesta Associazione, lo stesso D.Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 sembrano richiedere, in relazione ai lavoratori coinvolti, l’applicabilità del contratto collettivo, anche territoriale, pertinente ai lavori oggetto del singolo appalto,
Da un lato va anzitutto richiamato l’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 laddove si stabilisce che “l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”; dall’altro l’art. 4, comma l, del D.P.R. n, 207/2010 prevede che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative.


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