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22.11.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DURC – CERTIFICAZIONE DI CREDITI – CIRCOLARE N. 40/2013

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente,  ha diramato le prime istruzioni operative in merito al D.M. 13 marzo 2013 che, a sua volta, ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 contenente la possibilità di rilasciare un Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibile vantati nei confronti delle pubbliche amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Tale meccanismo permette alle imprese di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto vanta nei confronti della P.A. .

Pertanto, in presenza della certificazione attestante i suddetti crediti, gli Istituti e le Casse Edili devono emettere un Durc con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012, indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita.

In considerazione poi dei casi di acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero del Lavoro ha precisato che sarà onere dell’interessato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei crediti nei confronti della P.A. per i quali ha ottenuto l’apposita certificazione attraverso la Piattaforma informatica.

Tale comunicazione potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni, previsti dall’art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007 sul Durc, concessi per la regolarizzazione contributiva.

Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica dell’autocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma. A tal fine, si ritiene opportuno che il soggetto dichiari l’esistenza di tali condizioni già nell’ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 163/2006.

In entrambe le ipotesi, ovvero nel caso in cui sia il soggetto titolare del credito a richiedere il Durc o anche quello in cui lo richieda la stazione appaltante, il titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione attraverso la Piattaforma informatica.

In tal senso dovranno avviarsi le opportune convenzioni per permettere l’accesso alla Piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili, eventualmente anche attraverso la Cnce.

Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dall’amministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito.

Il Durc così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di Durc e dovrà contenere:

– la dicitura di emissione «ex art. 13bis, co. 5, D.L. n. 52/2013»;

– l’importo debiti contributivi/assicurativi, con l’indicazione dell’Istituto e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

– gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del Durc, con l’indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo

– l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.

Tale Durc, è stato ribadito, potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti).

È stato, invece, precisato che, nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte delle pubbliche amministrazione dei Sal si applica esclusivamente la procedura dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’estensione operata dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Sulla base, poi, dell’art. 4 del citato D.M., il Ministero del Lavoro ha ribadito che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del Durc può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul Durc.

La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo Durc che attesti l’avvenuta regolarizzazione.

Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni operative, si allega alla presente anche una nota pubblicata in data odierna dalla CNCE che riporta alcune indicazioni in merito al contenuto del Durc rilasciato ai fini di cui sopra.

CIRCOLARE N. 40/2013


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