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22.11.2013 - lavori pubblici

NELLA PRATICA SOA I LAVORI PUBBLICI PRECEDENTI IL LUGLIO 2006 POSSONO ESSERE DOCUMENTATI ANCHE CON CERTIFICATI CARTACEI

(Determina Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 35/2013)

I certificati di esecuzione lavori emessi in forma cartacea prima del luglio 2006 possono essere ancora utilizzati nelle pratiche SOA.
Con la delibera numero 35/2013, depositata il 29 ottobre 2013, l’Autorità di Vigilanza è ritornata sul tema dell’obbligo per le imprese (e per gli organismi che rilasciano la qualificazione a partecipare alle gare, le Soa) di fare riferimento soltanto ai certificati lavori presenti nel casellario dell’Autorità di Vigilanza, dunque telematici, per attestare i requisiti relativi alla esecuzione pregressa di lavori.
La decisione è stata assunta a parziale correzione di un’altra delibera, la numero 24 del 23 maggio 2013, con cui la stessa Authority aveva circoscritto la validità dei certificati lavori ai soli documenti già presenti nel casellario informatico dell’Autorità. Venivano così esclusi i certificati rilasciati a suo tempo, in ossequio alla normativa vigente, in forma cartacea e mai inseriti telematicamente nel Casellario.  Con un’unica eccezione: venivano infatti considerati validi anche i documenti trasmessi, sempre in via telematica, direttamente al casellario dalle stazioni appaltanti (dunque non da imprese o Soa) secondo gli standard individuati dallo stesso organismo di vigilanza.
Il vincolo così imposto dall’Autorità con la delibera n. 24/2013, approvata a maggio ma diffusa in realtà soltanto luglio, riguardava cioè tutti i certificati lavori «indipendentemente dalla loro data di emissione». Dunque, anche i documenti emessi prima del luglio 2006, data di entrata in vigore del codice appalti (Dlgs 163/2006) che introduceva l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati. In base alle regole di qualificazione questi documenti erano utilizzabili. In tal modo, forse al fine di rendere più snello e certo il lavoro di verifica circa la validità dei certificati, l’Autorità aveva assunto una posizione in contrasto con la legge che disciplinava la materia.
Questa scelta rischiava di impedire l’utilizzo di certificati emessi tra il 2003 e il 2006 perfettamente validi, anche se mai inserititi nel casellario dell’Autorità, semplicemente perché emessi in un periodo precedente all’obbligo di inserimento previsto dal codice. Questi documenti, in pratica, risultavano inutilizzabili perché esistenti soltanto in forma cartacea. E veniva così introdotto uno sbarramento che escludeva inopinatamente ad alcune imprese la possibilità prevista dalla norma di utilizzare lavori correttamente eseguiti. Secondo le stime delle Soa sarebbero infatti ancora oggi circa 50mila i certificati lavori esistenti soltanto in formato cartaceo e solo per questo inutilizzabili anche se regolari.
Difficile, se non impossibile – era l’obiezione delle Soa, che hanno proposto un ricorso al Tar Lazio contro la prima delibera dell’Autorità – chiedere alle amministrazioni di emettere nuovamente un certificato risalente a 10 anni fa e trasmetterlo direttamente in via telematica all’Autorità secondo i nuovi standard, specie tenendo conto del responsabile del procedimento nel frattempo cessato dalla carica o non più in forza presso l’ente appaltante. Veniva infatti esclusa anche la possibilità che le Soa potessero trasmettere il certificato cartaceo alla Pa facendoselo confermare per poi trasferirlo al casellario.
Con la nuova delibera l’Autorità prova a rimettere a posto le cose. Oltre ai certificati lavori presenti in forma digitale nel casellario sarà infatti ora possibile utilizzare anche i documenti cartacei emessi prima del luglio 2006 “previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante”. Dunque la Pa che emesso il certificato va ricontattata, ma non sarà più necessario riemettere il certificato esistente, in presenza di “una conferma scritta” sulla veridicità dei dati presenti sul documento, rilasciato al termine dell’esecuzione del lavoro pubblico. In assenza però della conferma scritta i certificati non potranno essere utilizzati. Anche se l’Autorità ricorda che le Pa che si rifiutano di collaborare rischiano multe pesanti. Le stazioni appaltanti che omettono “senza giustificato motivo” di fornire le informazioni richieste dall’organo di vigilanza sono infatti passibili di sanzioni fino a 25.822 euro.
Deliberazione n. 35 del 25 settembre  2013
Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio  2013 concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese  in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”

Il Consiglio
Visto l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione  per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi  rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici  (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni appaltanti.

Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5  ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni  appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità  telematiche previste dall’Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta  dell’esecutore.

Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del  quale, qualora le SOA nell’attività di attestazione rilevano l’esistenza di CEL  non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle  stazioni appaltanti e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi  ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.

Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo  periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento  nel casellario informatico.

Vista la Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le  prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale,  nel fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia  di emissione dei certificati di esecuzione lavori utilizzabili ai fini della  qualificazione, prevede che “Il  procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai  fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di  emissione”.

Viste le previsioni normative di cui all’art. del  D.P.R. n. 34/2000, abrogato in seguito all’entrata in vigore del Regolamento  D.P.R. n. 207/2010, ove era previsto che “I  certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in  copia, a cura delle stazioni appaltanti, all’Osservatorio”.

Considerata l’esigenza di semplificazione del processo  di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione  di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i  costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.

Ritenuto pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai  soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare  attuazione all’art. 83, comma 7, del Regolamento, a parziale rettifica della  delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque  integralmente ribaditi e confermati, ad eccezione delle modifiche di cui alla  presente delibera.
Delibera
di sostituire il punto 5. della Deliberazione n. 24 del  23.05.2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l’introduzione della seguente  formulazione:
5. E’ ammessa la possibilità dell’utilizzo in sede di  attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio  2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della  stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto  emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non  potranno essere utilizzati.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data  29 ottobre 2013.


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