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23.07.2013 - tecnica

NUOVO REGOLAMENTO UE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2013

NUOVO REGOLAMENTO UE SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2013

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE, n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE.

Fino ad oggi lo strumento di base della strategia della Commissione Europea, per assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione, è stato la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246 del 1993, modificato dal D.P.R. n. 499 del 1997.

Tale Direttiva nasceva con l’intento di superare i notevoli elementi di diversificazione del settore dei prodotti da costruzione, che limitavano fortemente il commercio tra i vari Stati Membri.
Nel tempo si è avvertita la necessità di semplificare e chiarire il quadro normativo derivante dalla Direttiva e, al contempo, di migliorare la trasparenza e l’efficacia delle misure da essa previste.
In questo modo le Autorità europee hanno provveduto all’adozione di un Regolamento che mantenesse l’impianto fondamentale della Direttiva, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione da parte degli operatori economici e degli organismi autorizzati a svolgere la funzione di parte terza nello stesso processo di valutazione.

L’obiettivo, tanto della Direttiva quanto del Regolamento, è garantire la qualità nelle costruzioni, intesa come rispondenza a requisiti minimi prefissati in tutti i Paesi dell’Area Economica Europea.

REQUISITI ESSENZIALI
I requisiti minimi, definiti Requisiti Essenziali, devono essere soddisfatti dall’intera opera di costruzione, allorché i singoli componenti sono inseriti in essa.
I prodotti da costruzione devono quindi garantire il rispetto di uno o più Requisiti Essenziali da parte delle opere di costruzione in cui sono incorporati.
Di seguito si elencano i suddetti Requisiti, come definiti nell’Allegato I al Regolamento:
1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso d’incendio;
3) igiene, salute e ambiente;
4) sicurezza nell’impiego;
5) protezione contro il rumore;
6) risparmio energetico e ritenzione di calore;
7) uso sostenibile delle risorse naturali.

Rispetto alla Direttiva, il Regolamento ha introdotto il 7° requisito sull’uso sostenibile delle risorse naturali.

La Direttiva prevedeva di fissare regole armonizzate a livello europeo su come definire le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione a un insieme di caratteristiche essenziali specificamente definite per ogni tipo di prodotto.
In questo modo era possibile garantire l’idoneità dei prodotti all’impiego previsto e apporre su di essi il marchio CE.
Per far ciò, la Direttiva prevedeva l’utilizzo di specificazioni tecniche, ovvero di norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, di atti di Benestare Tecnico.

Il Regolamento, similmente, definisce al Capitolo IV le cosiddette specifiche tecniche armonizzate come riferimento per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tali specifiche tecniche, di seguito sinteticamente descritte, si articolano in norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione.

NORME ARMONIZZATE
Le norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due organismi europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE (CEN e CENELEC), definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

L’elenco delle norme armonizzate, conformi ai relativi mandati conferiti dalla Commissione, è pubblicato ed aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

DOCUMENTI EUROPEI DI VALUTAZIONE
I Documenti Europei di Valutazione –EAD- (art. 19 del Regolamento) sono adottati dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica –TAB- in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per prodotti non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.

Gli EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento) una descrizione generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative all’impiego previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come criteri e metodi per la valutazione della prestazione del prodotto in relazione alle stesse caratteristiche essenziali.
Sulla base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia la Valutazione Tecnica Europea comprendente la prestazione in merito alle caratteristiche essenziali concordate che il prodotto deve dichiarare e i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione.
Il Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare Tecnico Europeo con i Documenti Europei di Valutazione. Mentre i primi sono funzionali al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval), gli EAD rappresentano il riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European Technical Assessment).

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Le specifiche tecniche armonizzate costituiscono quindi la base per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tale valutazione conduce alla dichiarazione di prestazione che deve accompagnare il prodotto nel momento del suo collocamento sul mercato.
In merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni rispetto alla Direttiva.
La Direttiva prevedeva che le procedure di controllo dei prodotti da costruzione si concretizzassero in un Attestato di conformità che poteva assumere, a seconda delle classi di rischio in cui detti prodotti rientravano (dal sistema 1+ di rischio massimo al sistema 4), le due diverse forme di certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto a svolgere la funzione di parte terza e di dichiarazione di conformità del fabbricante.
Tali tipologie di attestato implicavano differenti procedure di controllo della conformità e quindi diversi compiti in capo al fabbricante e agli organismi riconosciuti: ad esempio, per i sistemi 3 e 4 si prescriveva solo una dichiarazione del fabbricante, mentre, per il sistema 1+, si prevedeva sia il certificato di conformità a cura dell’organismo riconosciuto sia la dichiarazione del fabbricante.

Il Regolamento, invece, stabilisce che le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una dichiarazione di prestazione (art. 4).
Le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione sono definite dai sistemi stabiliti nell’Allegato V. Tali sistemi distinguono (analogamente a quanto disposto dalla Direttiva) diverse classi di rischio legate al rischio potenziale cui l’utente va incontro nel caso di mancato soddisfacimento delle prestazioni attese da parte del prodotto medesimo: si va dal sistema 1+ (rischio massimo), al sistema 4.

Per ogni sistema si prescrivono gli obblighi in capo al fabbricante e all’organismo notificato coinvolto come parte terza nel processo di valutazione.
Tali sistemi sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

La semplificazione rispetto alla Direttiva consiste quindi nel fatto che per ogni classe di rischio è specificato chiaramente nell’Allegato V il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione e che il risultato finale di tale processo, per qualsiasi tipo di prodotto, è la dichiarazione di prestazione, prerequisito per la marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione esprime quindi la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e in accordo con le specifiche tecniche armonizzate. I suoi contenuti sono dettagliati nell’art. 6 del Regolamento.
Ai prodotti per i quali è redatta la dichiarazione di prestazione in accordo con le prescrizioni del Regolamento è affisso il marchio CE, di cui sono descritti i principi generali e le regole di utilizzo negli artt. 8 e 9.

PROCEDURE SEMPLIFICATE E DEROGHE
Di particolare interesse sono le procedure semplificate e le deroghe previste dal Regolamento.
La Direttiva non conteneva un Capitolo appositamente dedicato a tali procedure.

Si affermava che i prodotti in esemplare unico, fabbricati in un processo non di serie, potevano dotarsi di una dichiarazione di conformità che contemplasse prove di tipo di prodotto da parte del fabbricante e controllo interno permanente della produzione in fabbrica, mentre la Commissione avrebbe redatto un elenco dei prodotti che avendo implicazioni minori sulla salute e la sicurezza potevano essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità alle “regole dell’arte” rilasciata dal fabbricante.

Tali disposizioni, tuttavia, non hanno avuto attuazione a causa delle difficoltà di definire o elencare i prodotti in esemplare unico e i prodotti che hanno implicazioni minori sulla salute e la sicurezza.

Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione (art. 5).
Tali deroghe intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato, oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Inoltre, il Regolamento prevede specifiche procedure semplificate volte a facilitare i compiti per i produttori e a diminuire i costi delle prove.
Tali procedure interessano, oltre ai prodotti in esemplare unico di cui già si è detto, i prodotti che condividono la tipologia con un altro prodotto fabbricato da un altro fabbricante e già testato, i prodotti che sono un insieme di componenti assemblati e già testati e le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione cui si applicano sistemi di valutazione di tipo 3 o 4.
I dettagli relativi a queste procedure semplificate sono riportati negli articoli 36, 37 e 38.

ASSISTENZA E INFORMAZIONI
Altra novità del Regolamento, rispetto alla Direttiva, sono i Punti di Contatto Prodotti, di cui all’art. 10, che rispondono all’esigenza di rendere facilmente accessibili agli utilizzatori le norme tecniche nazionali e che svolgono funzioni di assistenza al fine di fornire informazioni utili al soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle opere di costruzione.

I Punti di Contatto Prodotti sono designati dagli Stati Membri ai sensi dell’articolo 9 del regolamento CE n. 764/2008.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Il Regolamento tratta inoltre nel dettaglio (come non accadeva nella Direttiva) gli obblighi degli operatori economici, cioè di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori.

Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento (copia della dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento) nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori (art. 14).
Simili obblighi di produzione e conservazione dei documenti che accompagnano i prodotti interessano i fabbricanti e gli importatori (artt. 11 e 13).
Ulteriori obblighi degli operatori economici comprendono le azioni da intraprendere qualora sorgano dubbi sulla conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili del Regolamento.

ORGANISMI NOTIFICATI E AUTORITÀ NOTIFICANTI
Il Regolamento descrive inoltre la disciplina degli Organismi di Valutazione Tecnica (Capitolo 5), la disciplina degli Organismi notificati (autorizzati a svolgere la funzione di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione), e quella delle Autorità notificanti (deputati al processo di notificazione) (Capitolo 7).

Tra le altre novità si evidenzia che il Regolamento prevede la possibilità, per un organismo notificato, su richiesta del fabbricante e dove giustificato da ragioni tecniche economiche o logistiche, di effettuare le prove di valutazione non nel proprio laboratorio bensì nell’impianto di fabbricazione utilizzando gli strumenti ivi presenti oppure in un laboratorio esterno (art. 46).
Infine, si trattano nel Capitolo 8 le procedure di sorveglianza del mercato (in particolare i compiti delle preposte autorità) e di salvaguardia dell’Unione, che precedono le disposizioni finali, concernenti gli atti delegati della Commissione e il Comitato permanente per le costruzioni.

TRANSIZIONE DALLA DIRETTIVA AL REGOLAMENTO
La fase di transizione è disciplinata nel modo seguente:
– I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2013 sono ritenuti conformi al Regolamento;

– I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2013 (la dichiarazione di prestazione sostituisce l’attestato di conformità previsto dalla Direttiva);

– Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo pubblicati prima dell’1 luglio 2013 in conformità dell’articolo 11 della Direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la Valutazione Tecnica Europea (tale Valutazione sostituisce infatti il Benestare disciplinato dalla Direttiva);

– I fabbricanti e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, i Benestare Tecnici Europei rilasciati in conformità dell’articolo 9 della Direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali Benestare sono in corso di validità.


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