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24.04.2013 - economia

RICONOSCIMENTO ECONOMICO TRAMITE CERTIFICATI BIANCHI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO GIA’ ESEGUITI

RICONOSCIMENTO ECONOMICO TRAMITE “CERTIFICATI BIANCHI” PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO GIA’ ESEGUITI

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, nel fissare gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, delinea un ulteriore meccanismo per il riconoscimento di titoli di efficienza energetica (TEE), denominati “certificati bianchi”. Si ritiene necessario un approfondimento di tale tematica affinché le imprese associate verifichino se tramite i lavori eseguiti possono ottenere tali certificati e di conseguenza un corrispettivo economico.

I distributori di energia elettrica e di gas, che abbiano più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, ogni anno devono certificare, attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, di aver avuto, tramite progetti ed interventi di riqualificazione energetica (nei quali rientrano anche gli interventi edilizi per il contenimento dei consumi energetici), un risparmio energetico di alcuni milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria. Ciò avviene attraverso i lavori eseguiti direttamente dai distributori o da soggetti terzi.

 tal fine il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha predisposto schede tecniche, disponibili sul suo sito internet www.gse.it/it/CertificatiBianchi, tramite le quali è possibile definire per ogni intervento il corrispettivo numero di certificati bianchi maturato.
I certificati bianchi si pongono perciò come una sorta di unità di misura del risparmio energetico di energia primaria, realizzato con specifici interventi.
Il valore del singolo certificato bianco varia settimanalmente ed è indicato sul sito internet del GME (Gestore Mercato Energetico) all’indirizzo www.mercatoelettrico.org/It.

I certificati possono poi essere messi sul mercato del GME solo da specifici soggetti, tra i quali spiccano le società ESCO (Energy Service COmpany).

Le ESCO
La natura delle ESCO è delineata nel D.Lgs. 115/2008:
“…persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.”

Le ESCO, certificate UNI CEI 11352, sono dunque società che:
– si fanno carico di reperire lavori di miglioramento dell’efficienza energetica;
– stipulano apposito contratto di cessione/acquisto dei certificati bianchi dietro corrispettivo;
– verificano la sussistenza dei previsti requisiti;
– presentano i progetti al GSE che verifica il conseguente numero di certificati bianchi;
– immettono i relativi certificati bianchi sul mercato del GME;
– sono inserite in apposito elenco aggiornato dall’Autorità per l’energia elettrica, sul sito www.autorita.energia.it > Operatori > Efficienza energetica (http://www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/elencooperatori/elencoEfficienzaEnergetica) .

I soggetti titolari dei certificati bianchi
Come detto, i certificati bianchi possono essere immessi sul mercato del GME tramite le ESCO che, attraverso la stipula di contratti con gli utenti finali dei lavori di risparmio energetico, acquisiscono la proprietà dei certificati bianchi.

L’utente finale dei lavori di risparmio energetico detiene quindi solo il “potenziale dei titoli di efficienza energetica” e, attraverso una ESCO (abilitata), valorizza tali titoli. I certificati bianchi riferiti ad un determinato lavoro possono essere immessi sul mercato una sola volta.
Si considerano quindi unici detentori del potenziale dei certificati bianchi gli utenti finali che abbiano finanziato gli interventi con soldi propri e che quindi possono richiedere, attraverso le ESCO, la verifica dei lavori, il riconoscimento dei certificati bianchi da parte del GSE e la successiva immissione dei certificati stessi sul mercato del GME.

In particolare, nel caso di opere realizzate in proprio da un’impresa edile, l’utente finale, risulta essere l’impresa stessa (che ha la fattura del lavoro svolto); nel caso di lavori svolti da un’impresa per conto terzi l’utente finale risulta essere il committente dei lavori.

Scadenze
Entro la fine di giugno 2013, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, si provvederà all’adeguamento delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi.

In attesa di un decreto di adeguamento delle linee guida per il rilascio dei certificati bianchi sono applicabili le linee guida approvate con la delibera EEN 09/11 del 27 ottobre 2011 (Autorità per l’energia elettrica e il gas) in applicazione del D.M. 20 luglio 2004 (“elettrico” e “gas”), consultabile in allegato alla presente nota sul sito internet del Collegio Costruttori: www.ancebrescia.it > Archivio notizie > economia.

Si ricorda inoltre che i certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali (a eccezione dell’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse e detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature).

Il GSE ha precisato che, per progetti “standardizzati” (come specificato nelle schede tecniche), la cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti avviati antecedentemente al 3 gennaio 2013 (fa fede la data della fattura, che deve perciò essere antecedente al 02/02/2013).

Pertanto le nuove richieste presentate possono includere anche interventi che hanno già beneficiato di altri incentivi, purché la data di avvio del lavoro (riconducibile alla data della fattura) sia antecedente al 3 gennaio 2013.
Inoltre è necessario che almeno un lavoro sia stato fatturato non prima di 180 giorni antecedenti alla data di presentazione della richiesta (per esempio ad oggi la data della fattura deve essere compresa tra il 18/10/2012 ed il 02/01/2013).
Una volta rispettato questi presupposti, gli interventi di miglioramento energetico già eseguiti e certificabili, sono quelli avviati a partire dal 2005 fino al 2 gennaio 2013.
Si ricorda inoltre che si possono presentare solo lavori dello stesso tipo, cioè riferiti ad una sola scheda tecnica.
Si allegano di seguito:
1. DM 28 DICEMBRE 2012: ”Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, incluse le schede tecniche dalla 30 alla 47;
2. LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETIMINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E S.M.I. E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA – Testo approvato con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 Decorrenza dal 1° novembre 2011 e relativo ALLEGATO A;
3. Schede tecniche dalla 2 alla 29;
4. Esempi di calcolo;
5. Alcune schede di intervento che riassumono le informazioni generali necessarie.


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