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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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27.09.2013 - lavoro

RIFORMA DEL LAVORO – RIDUZIONE DI PERSONALE – AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI – MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 33/2013 – INPS – CIRCOLARE N. 119/2013

La Legge n. 92/2012 ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimenti dei requisiti per il pensionamento (dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Il Ministero del Lavoro sul tema è intervenuto con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013 volta a fornire istruzioni generali, e con la circolare n. 33 del 25 luglio 2013 per fornire ulteriori precisazioni riguardo l’eventualità in cui l’Inps riscontri la mancanza dei requisiti soggettivi di uno o più dei lavoratori coinvolti dal programma.
Infine l’Inps con la circolare n. 119/2013 ha impartito ulteriori istruzioni

1) INPS
In primo luogo, l’Inps ricorda che le citate disposizioni stabiliscono quanto segue.
Nei casi di eccedenza di personale, appositi accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere a tali lavoratori un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I lavoratori coinvolti nel programma devono raggiungere i requisiti minimi per la pensione (di vecchiaia o anticipata) nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro inoltra apposita domanda all’Inps, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti.
L’accordo diventa efficace a seguito della validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
Una volta intervenuta l’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa.
L’Istituto effettua il pagamento della prestazione con le modalità previste per il pagamento delle pensioni e provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
In caso di mancato versamento mensile da parte del datore di lavoro, l’Inps:
– è tenuto a non erogare la prestazione;
– procede a notificare un avviso di pagamento e, decorsi inutilmente centottanta giorni dalla notifica, procede alla escussione della fidejussione.
Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nelle ipotesi in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive della assicurazione generale obbligatoria.
Ciò premesso, l’Inps ha impartito le istruzioni operative di seguito riassunte.

Requisiti per l’accesso alla prestazione
Al punto 3., la circolare in esame fa presente che l’accesso alla prestazione di cui trattasi è subordinato all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nella prima ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti devono darsi reciprocamente atto che l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti:
– una situazione di eccedenza del personale;
– l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero;
– il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
Circa i requisiti dei datori di lavoro, l’Inps precisa che:
– la disciplina in oggetto si applica ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che impieghino mediamente più di quindici dipendenti;
– la media dei dipendenti viene calcolata prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli esuberi;
– nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo;
– il lavoratore assente ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti soltanto nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore (in questo caso viene computato il sostituto);
– nel semestre di riferimento devono essere ricompresi anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali;
– per le aziende di nuova costituzione, la media occupazionale – analogamente ai casi di trasferimento di azienda – si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Per quanto concerne i requisiti dei lavoratori coinvolti, l’Inps sottolinea che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 92/2012, l’erogazione della prestazione è subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
In proposito, l’Istituto richiama la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, nella quale sono illustrati la disciplina ed i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni dettate dall’art. 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15-bis, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’Inps rimarca inoltre che:
– ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati dell’Unione europea, Confederazione svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (cinquantadue settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali;
– i soggetti che intendono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in tali gestioni.
In questi casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta;
– non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità;
– la prestazione in discorso è alternativa alla assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), in quanto è previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, di cui all’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012.

Presentazione dell’accordo aziendale
Al riguardo, la circolare in questione pone in rilievo che il datore di lavoro deve presentare alla Sede Inps, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento disciplinato dall’art. 4 della Legge n. 92/2012, a cui seguirà il rilascio di un PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.
A questo fine, i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens devono avvalersi della funzionalità “contatti” del “Cassetto previdenziale Aziende”, selezionando, nel campo “oggetto”, la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, commi 1-7-ter, Legge n. 92/2012)”, utilizzando un fac-simile appositamente predisposto.
Qualora operino con più posizioni contributive presso diverse Sedi Inps, i datori di lavoro devono presentare l’accordo di esodo alla Sede che gestisce la matricola aziendale principale, presso la quale verrà poi effettuato il versamento della provvista mensile anticipata, relativa a tutte le prestazioni previste dall’accordo di esodo;
– Una volta in possesso del PIN di accesso alla procedura automatizzata, il datore di lavoro deve inserire nella stessa, secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dall’Inps, l’elenco dei lavoratori interessati, allo scopo della verifica, da parte dell’Istituto, del diritto all’accesso alla prestazione in capo ai lavoratori coinvolti nell’accordo di esodo;
– In caso di esodo volontario, l’accordo viene validato dall’Inps con riferimento ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti.
Nell’ipotesi, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavoratori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo che le parti stipulanti convalidino ex post l’accordo medesimo, ovvero abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero.

Presentazione del programma annuale di esodo e rilascio del prospetto di quantificazione dell’onere
Ai punti 4.1. e 4.2. della circolare in commento, viene segnalato che:
– il datore di lavoro – ai fini della stima dell’onere a suo carico e della conseguente determinazione dell’importo della fidejussione – deve confermare nella procedura automatizzata l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre del medesimo anno). Nelle ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno;
– ai fini della fidejussione bancaria, l’Inps invia al datore di lavoro, tramite posta elettronica certificata (PEC), un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale;
– il datore di lavoro è poi tenuto a consegnare alla competente Sede Inps il documento bancario attestante la fidejussione a garanzia degli obblighi connessi al programma annuale di esodo;
– verificata la conformità della fidejussione agli obblighi indicati nel citato prospetto, la competente Sede Inps ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca;
– il datore di lavoro che decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione è liberato dall’obbligo di prestazione della fidejussione, ma deve comunque impegnarsi a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa (la quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’Inps nella successiva liquidazione delle singole domande di prestazione);
– in seguito all’accettazione della fidejussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo.

Fidejussione
In proposito, viene precisato che la fidejussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Inps, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15% degli stessi, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto;
– il contratto di fidejussione bancaria per l’accesso alla prestazione deve essere redatto secondo lo schema riprodotto nell’allegato n. 2 alla circolare in esame;
– l’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro. In caso di mancato versamento, l’Inps procede a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento;
– per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fidejussione predisposto dall’Inps prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’Istituto la possibilità di procedere alla escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa correlata.
Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di pagamento, l’Inps inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro – di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata;
– nelle ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Inps escuterà l’intera fidejussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in una unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.
In caso di mancato pagamento della fidejussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.

Presentazione della domanda di prestazione
A seguito della comunicazione di definizione della garanzia fidejussoria e della apertura della posizione contributiva dedicata, il datore di lavoro deve presentare all’Inps le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore.
Ai fini della liquidazione della prestazione, l’Istituto accerta il perdurare della sussistenza dei requisiti normativamente richiesti in capo al lavoratore – tra i quali la cessazione del rapporto di lavoro – e che l’onere effettivo per il singolo lavoratore corrisponda alla stima effettuata in sede di quantificazione. Nel caso in cui l’importo risulti superiore alla stima, l’Inps provvederà a richiedere una integrazione della garanzia o della provvista al datore di lavoro.

Eventuali modifiche normative sopravvenute
La liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al predetto trattamento, nonché nel caso di incremento della aspettativa di vita superiore a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al Decreto-Legge n. 201/2011, per i soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore periodo necessario, fermo restando il limite dei quarantotto mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fidejussoria.

Modalita’ di calcolo della prestazione
Il valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio, la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, i benefici connessi alla esposizione all’amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.
Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica; non spettano i trattamenti di famiglia; non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per riscatti e ricongiunzioni, che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui, ecc.).
Inoltre, la prestazione non è reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.
Considerato che:
– secondo l’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge n. 201/2011, per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1995 che accedono alla pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni,
– a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 92/ 2012, al soggetto che accede all’esodo il datore di lavoro corrisponde una prestazione pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, l’Inps pone in rilievo che la prestazione di cui trattasi è soggetta alla riduzione prevista dal citato art. 24, comma 10, prendendo a riferimento l’età anagrafica del lavoratore al momento di accesso alla prestazione.
Tale riduzione non opera laddove, alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 anni.
L’Istituto ricorda inoltre che il comma 2-quater dell’art. 6 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni dell’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del menzionato Decreto-Legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.
Al riguardo, l’Inps sottolinea che la contribuzione figurativa correlata accreditata a seguito della cessazione della attività lavorativa per accedere alla prestazione in parola non è utile per evitare la riduzione della pensione anticipata.

Procedure di liquidazione e pagamento della prestazione
La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento della stessa:
– avviene con la procedura di pagamento delle pensioni;

– ed è corrisposto per tredici mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
A seguito della liquidazione della prestazione, viene inviata agli interessati una comunicazione con le informazioni relative al pagamento ed alla data di scadenza della prestazione medesima.
Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione alla competente Sede INPS (non è infatti prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione).

Versamento anticipato della provvista mensile a copertura della prestazione
Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro, determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione figurativa correlata.
In proposito, l’Inps fa riserva di successive istruzioni.

Determinazione della contribuzione figurativa correlata
Per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, è versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nel flusso Uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base della aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente in vigore è pari al 33%).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
Nell’ipotesi di decesso del lavoratore, non essendo, come accennato, reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.

Codifica aziendale e modalità di composizione del flusso Uniemens
Successivamente all’accettazione della fidejussione, la competente Sede INPS procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione di detta contribuzione secondo le modalità specificate al punto 14.1 della circolare in oggetto.
Da ultimo, l’Inps precisa che:
– la legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione di cui trattasi con eventuali redditi da lavorodipendente o autonomo. Pertanto, l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione;
– in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare, la legittimità e la regolarità dei provvedimenti emanati dall’Inps dovranno essere verificate e valutate nell’esercizio del potere di autotutela.
Diversamente, i ricorsi in materia di contribuzione potranno essere presentati dai soggetti legittimati al Comitato amministratore del Fondo previdenziale presso il quale tale contribuzione viene accreditata (Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore);
– il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fidejussoria, tutti gli oneri derivanti all’Inps dall’eventuale contenzioso giudiziario e/o amministrativo che dovesse instaurarsi con riferimento alla liquidazione e/o alla gestione della prestazione in discorso (sia in costanza di prestazione che dopo la scadenza della stessa), laddove il contenzioso dipenda da fatti non addebitabili all’Istituto./

2) MINISTERO DEL LAVORO
Nella circolare n. 24/2013 il Ministero del Lavoro ha affermato che l’accertata assenza di detti requisiti in capo a uno o più dei lavoratori interessati comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.
La nota in commento precisa ora che l’accordo ha tuttavia una valenza differente nelle tre fattispecie previste dalla norma (ed indicate al paragrafo A della menzionata circolare).
Infatti, osserva il Dicastero, mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, non necessita di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, nelle altre due fattispecie (cioè, accordo stipulato, in presenza di eccedenze di personale, dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e accordo che si colloca nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente) l’accordo aziendale costituisce esclusivamente la cornice per la successiva adesione dei singoli lavoratori.
Pertanto, solo nel primo caso (accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991) si pone il problema della tutela della volontà dei contraenti, i quali si presume abbiano stipulato l’accordo sul presupposto che tutti i lavoratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti.
Soltanto in tale caso, quindi, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più dei lavoratori coinvolti determina l’invalidazione dell’accordo.
Al fine di evitare questa conseguenza, le parti stipulanti potranno tuttavia convalidare ex post l’accordo medesimo, ovvero prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero.


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