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24.06.2013 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – VALIDITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/08 – VALIDITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si rammenta che a seguito dei chiarimenti giunti dal Ministero del Lavoro, il 31/05/13 è cessata la validità dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi di cui potevano avvalersi le imprese fino a 10 lavoratori in vece di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Entro la medesima scadenza dunque, i datori di lavoro dovevano provvedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, utilizzando a tale fine le procedure standardizzate approvate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
A tal proposito si segnala che l’Ance ha predisposto una procedura sulla cui base è possibile effettuare la valutazione dei rischi nelle imprese edili e la cui applicazione consente alle imprese di costruzioni di elaborare il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (DVR), di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
La procedura è ispirata al volume “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, elaborato dal CPT di Torino e già in uso presso molte imprese associate ed è applicabile a tutte le tipologie di aziende che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/08.
Sebbene il processo nella sua interezza sia ancora in fase di perfezionamento, la procedura indicata è valida e efficacemente utilizzabile dalle imprese.
La documentazione operativa, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente (disponibile in allegato alla presente circolare col titolo “Procedura per la valutazione dei rischi in edilizia”) si compone di una prima parte recante le istruzioni operative per la redazione del DVR, e di una seconda parte che contiene la modulistica.
Inoltre, sempre in allegato, sono disponibili tutti gli altri materiali di supporto utili per la compilazione del DVR.
La scadenza di cui sopra non riguarda le aziende fino a 10 lavoratori che avessero già redatto un documento di valutazione dei rischi (non avvalendosi, quindi, della facoltà di autocertificazione). Infatti, con interpello n. 7 del 22/11/2012 il Ministero del lavoro ha chiarito che dette aziende non sono tenute a rielaborare necessariamente il DVR secondo le procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento nelle ipotesi previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 (nei casi di modifiche del processo produttivo/di organizzazione lavoro significative, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica/prevenzione/protezione, o a seguito di infortuni significativi, o nei casi in cui gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità). Infine si sottolinea che pur non essendo di particolare, difficile applicazione, la procedura richiede notevole attenzione in quanto le indicazioni che si succedono devono in molti casi essere adattate alla situazione dell’azienda ed alle caratteristiche della propria attività ed organizzazione.


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