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18.10.2013 - lavoro

STAZIONI APPALTANTI – DURC – INPS – INTERVENTO SOSTITUTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO – MESSAGGIO N. 13154/2013

STAZIONI APPALTANTI – DURC – INPS – INTERVENTO SOSTITUTIVO – MODALITA’ DI PAGAMENTO – MESSAGGIO N. 13154/2013

L’Inps con messaggio n. 13154 del 14 agosto 2013, che si pubblica in calce alla presente nota, ha dettato le modalità operative cui devono attenersi le Stazioni Appaltanti nel caso di intervento sostitutivo in virtù del qual la Stazione effettua un pagamento sostituendosi all’appaltatore/subappaltatore inadempiente nel versamento dei contributi dovuti all’Istituto.

Inps

Roma, 14 agosto 2013

Messaggio n. 13154

Oggetto: Modello di versamento F24 enti pubblici – codice identificativo “51” denominato “Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010”.
Con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012 sono state fornite le indicazioni per le stazioni appaltanti pubbliche in ordine alle modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, cui le medesime sono tenute ad attenersi qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) segnali un’inadempienza contributiva relativa all’operatore economico – appaltatore e/o subappaltatore – parte del contratto pubblico.
Ricorrendo tale fattispecie, il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante all’esecutore del contratto in relazione alla fase del medesimo, deve essere trattenuto dal relativo certificato di pagamento e versato, nella misura corrispondente all’inadempienza accertata nel Durc, a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili secondo le indicazioni fornite da ciascuno di essi.
In tale ambito, la stazione appaltante, come chiarito con la predetta circolare, effettua il pagamento non in proprio ma sostituendosi all’adempimento del contribuente. Conseguentemente, è stato previsto che il pagamento della somma oggetto dell’intervento sostitutivo avvenga utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore nei confronti dell’Inps.
La previsione di effettuare i pagamenti dovuti a seguito dell’attivazione del procedimento di cui al citato art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 attraverso il modello F24 consente, infatti, l’immediata canalizzazione dei versamenti sulle posizioni a debito dei contribuenti rendendo puntualmente individuabili sia il soggetto versante (stazione appaltante) sia il soggetto beneficiario (contribuente debitore).
Tenuto conto che alcune stazioni appaltanti restano escluse, in virtù della specifica regolamentazione contabile, dalla possibilità di effettuare i pagamenti dovuti al titolo in trattazione tramite il modello F24, con la risoluzione del 9 ottobre 2012, prot. n. 2012/140335, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’integrazione degli appositi campi dell’F24 enti pubblici (EP) per consentire di utilizzare il medesimo modello per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali agli Enti a ciò tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto ministeriale del 12 marzo 2010.
Successivamente, la medesima Agenzia, con l’emanazione della risoluzione n. 10/E dell’8 febbraio 2013, ha proceduto all’estensione, anche per il modello F24 EP, dell’utilizzo dello specifico codice identificativo “51” denominato “Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010”, istituito con la risoluzione n. 34/e dell’11 aprile 2012 per il modello F24.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il predetto codice “51” deve essere esposto nella sezione “CONTRIBUENTE”, con l’indicazione:

– nel campo “versamento effettuato in qualità di”, del codice identificativo “51”, che individua il titolo (intervento sostitutivo) in base al quale l’ente pubblico effettua il pagamento per conto dell’appaltatore e/o del subappaltatore;
– nel campo “per conto di”, del codice fiscale dell’appaltatore e/o del subappaltatore per conto del quale il pagamento viene effettuato.
Nel rinviare alle disposizioni della citata circolare n. 54/2012, riportate ai punti 5, 6 e 7, che si intendono interamente richiamati nel presente messaggio in particolare per quanto concerne la disciplina che regola il procedimento di attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti, si precisa che saranno ammesse ad utilizzare modalità di pagamento diverse da quelle previste mediante modello F24 EP esclusivamente le Amministrazioni che non sono tenute ad eseguire i pagamenti tramite lo stesso.
Queste ultime, potranno effettuare il pagamento, in via residuale, con modalità da concordare con la sede Inps che ha emesso il Durc al fine di consentire in modo immediato la corretta contabilizzazione degli importi versati a titolo di intervento sostitutivo da imputare a copertura della irregolarità comunicata con il Documento medesimo.


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