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22.02.2013 - ambiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO – TERMINE ENTRO IL QUALE L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ APPROVARE O RIGETTARE IL PIANO DI UTILIZZO – PARERE DELL’UNITEL

TERRE E ROCCE DA SCAVO – TERMINE ENTRO IL QUALE L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ APPROVARE O RIGETTARE IL PIANO DI UTILIZZO – PARERE DELL’UNITEL

Sul sito dell’UNITEL, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, nella sezione relativa ai quesiti, è stata pubblicata un’interessante risposta con la quale vengono confermate le indicazioni, da tempo sostenute anche dall’ANCE, relativamente al termine entro il quale l’Autorità competente può approvare o rigettare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi del D.M. 161/2012.
Riportiamo di seguito il testo del documento in oggetto.

UNITEL – L’esperto risponde
Giovedì 21 Febbraio 2013

QUESITO:
Si chiede se il termine oltre il quale è possibile dare inizio lavori all’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, prevista dal D.M. n. 161 del 10/08/2012, entrato in vigore in ottobre stesso anno, sia vincolante per l’interessato e per la pubblica amministrazione competente, ovvero se gli stessi possano procedere in termini più ridotti e, conseguentemente, consentire agli interessati di iniziare prima l’opera. Quanto sopra perché alcuni comuni non creano difficoltà ad espletare le procedure per consentire l’inizio lavori in tempi più ridotti, mentre altri impongono il rispetto dei 90 giorni previsti dal nuovo regolamento in parola.

RISPOSTA:
L’art. 5 del D.M. 161 del2012 prevede l’obbligo di deposito del piano di utilizzo 90 giorni prima dello scavo. Sembrerebbe, pertanto, che occorra attendere sempre i 90 giorni prima di iniziare l’attività.
Trattandosi di termine a favore della amministrazione, nulla esclude che la P.A. possa valutare in concreto l’interesse pubblico in un termine inferiore; in questo caso potrà espressamente (con atto formale) o implicitamente (mediante la tolleranza) consentire attività estrattiva prima del decorso del termine.
Non va dimenticato, inoltre, che il D.M. 161 è atto legislativo di secondo grado, e quindi non può essere in contrasto con norme di rango superiore, in questo caso l’art. 19 della legge nr. 241/1990 che consente all’interessato di depositare SCIA ed effettuare subito i lavori.
In definitiva, il termine di 90 giorni, o di qualsiasi lunghezza, è stabilito a favore della parte (in questo caso la P.A.) la quale può sempre rinunziare a detto beneficio, sussistendo i presupposti di legge.
Pertanto, seppur formalmente esatta l’interpretazione rigida di detto termine (attendere sempre e comunque la scadenza dei 90 giorni), non è escluso che nel caso concreto, se gli accertamenti della P.A. si siano conclusi prima della scadenza, si possa assentire lo scavo.


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