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28.03.2013 - lavoro

TUTELA DELLA MATERNITÀ – ART. 54 EX D.LGS. 151/2001 – MINISTERO DEL LAVORO – DIMISSIONI DELLA MADRE LAVORATRICE O PADRE LAVORATORE – PERIODO DI FRUIZIONE DELLE INDENNITÀ PREVISTE – INTERPELLO N. 6/2013

Con interpello n. 6/2013 del 5 febbraio 2013,  il Ministero del Lavoro ha precisato che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale non hanno alcun riflesso sul diritto a percepire l’indennità prevista.
Il Dicastero precisa inoltre che ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino ad un anno di vita del bambino) la lavoratrice ha diritto alle indennità stabilite da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo, la norma si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
In proposito il Dicastero osserva che occorre muovere dalla lettura dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum.
Il Ministero ricorda inoltre che, durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
Alla luce delle norme in esame, la lavoratrice madre o il lavoratore padre (che ha usufruito del congedo di paternità) hanno diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove sia stata presentata la richiesta di dimissioni entro il compimento di un anno di età del figlio.
Invece, la disposizione sancita al comma 4 dell’art. 55, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre e del lavoratore padre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.


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