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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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28.03.2013 - lavoro

TUTELA DELLA MATERNITÀ – DECRETO 22 DICEMBRE 2012 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO L. N. 92/12 – MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato, tra gli altri,  il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità attuative delle misure a sostegno della genitorialità previste, in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall’art. 4, commi 24-26, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
A tal proposito si rammenta che il comma 24 dell’articolo sopra citato:
– alla lettera a), introduce l’istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni, anche continuativi, da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità;
– alla lettera b), attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Sulla base del dettato dei commi 25 e 26 del medesimo art. 4, il menzionato decreto interministeriale ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure e determinato il numero e l’importo dei voucher, nonché, per la misura di cui alla lettera b) del comma 24, la quota di risorse da destinare alla stessa per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne”.
Di seguito si fornisce una nota illustrativa delle disposizioni di tale decreto, facendo riserva di ritornare sull’argomento ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre Ambito di applicazione.
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento in esame:
– la nuova disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi del padre lavoratore dipendente si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013;
– entrambi gli istituti:
– sono fruibili dal padre entro il quinto mese di vita del figlio;
– si applicano anche al padre adottivo o affidatario;

– il congedo obbligatorio di un giorno:
– può essere fruito dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
– è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità, a norma dell’art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151;

– il congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi:
– può essere fruito dal padre a condizione che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre;
– è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Trattamento economico, normativo e previdenziale
L’art. 2 stabilisce che, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta con le modalità indicate dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. L’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, dispone che l’indennità di maternità è corrisposta secondo le modalità previste dall’art. 1 del Decreto-Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Per il trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni in materia di congedo di paternità, di cui agli articoli 29 e 30 del suddetto D.Lgs.. Gli articoli 29 e 30 del D.Lgs. n. 151/2001, stabiliscono, rispettivamente, che il trattamento economico e normativo ed il trattamento previdenziale del congedo di paternità sono quelli previsti per il congedo di maternità, di cui agli articoli 22, 23 e 25 del medesimo decreto.

Modalità di fruizione
Secondo l’art. 3:
– il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e facoltativo con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile, in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
La comunicazione deve essere eseguita in forma scritta, ovvero mediante l’utilizzo (se presente) del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Il datore di lavoro, a sua volta, è tenuto a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruire del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
I congedi obbligatori e facoltativi non possono essere fruiti ad ore.

Contributo alla madre lavoratrice per l’acquisto dei servizi per l’infanzia misura del beneficio e modalità di erogazione
Come in precedenza accennato, l’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge n. 92/2012, riconosce alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
In proposito, il decreto interministeriale in oggetto:
– all’art. 4, stabilisce che la richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale;
– all’art. 5, precisa che il beneficio consiste in un contributo pari ad un importo di € 300 mensili, per un periodo massimo di sei mesi.

Tale contributo:
– se utilizzato per i servizi di baby-sitting, viene corrisposto attraverso il sistema dei buoni lavoro, di cui all’art. 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
– nel caso invece di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell’importo di € 300 mensili, e previa esibizione, da parte di detta struttura, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
A norma dell’art. 9, la fruizione dei benefici in discorso comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
Al fine della rideterminazione del congedo, l’Inps comunica al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.

Modalità di ammissione al beneficio
Ai sensi dell’art. 6:
– per accedere all’uno o all’altro dei benefici sopra descritti, la madre lavoratrice deve presentare domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative che saranno stabilite in tempo utile dall’Inps, indicando:
– a quale dei benefici intende accedere;
– di quante mensilità intenda fruire (con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale).
Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale (unico a livello nazionale), i cui termini iniziale e finale verranno indicati dall’Inps, che provvederà a darne preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili.
Ai bandi possono partecipare, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
Il beneficio viene riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale, che terrà conto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Le graduatorie sono pubblicate dall’INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando.
Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, che abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, possono recarsi presso le Sedi dell’Istituto per ricevere i voucher richiesti.
Secondo quanto previsto dall’art. 8, nel caso di opzione per il contributo per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, deve verificare la disponibilità dei posti presso le strutture pubbliche e private aderenti alla sperimentazione, che verranno iscritte in un apposito elenco pubblicato sul sito www.inps.it, unitamente alle istruzioni sulle modalità di pagamento dei servizi dalle medesime erogati. Tale elenco sarà aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo, al fine di consentire alle stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda, le strutture presenti in elenco.

Esclusioni e limitazioni
L’art. 7 dispone che:
– non sono ammesse al contributo le madri lavoratrici che, in relazione al figlio per il quale intendano richiederlo:
– risultano totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito dall’art. 19, comma 3, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
– le lavoratrici a tempo parziale usufruiscono del beneficio in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;
– le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi;
– qualora il diritto all’esenzione totale venga riconosciuto dopo l’ammissione al contributo, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza stessa, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria
L’art. 10 affida all’Inps il compito di provvedere al monitoraggio della spesa e di comunicarne le risultanze ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.


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