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19.09.2014 - lavori pubblici

DAL CERTIFICATO DI CANTIERABILITA’ NON DISCENDONO RESPONSABILITA’ PER L’APPALTATORE MA TUTELE

(LODO Genova 11 dicembre 2012 n. 98 – da “Archivio giuridico delle opere pubbliche” 1/2013)
N.B. l’art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 qui più volte citato è sostanzialmente identico all’attuale art. 106 del D.P.R. 207/2010

1. – La finalità delle dichiarazioni precontrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è quella di confermare l’inesistenza di condizioni “apparenti” ostative all’esecuzione delle lavorazioni contemplate dal progetto esecutivo posto a base di gara.
2. – Le dichiarazioni precontrattuali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non hanno come significato anche quello di corresponsabiliz¬zare l’appaltatore a proposito di problematiche afferenti all’esecuzione dei lavori, che non risultino, dagli elaborati e che non siano di immediata ed evidente percezione per l’offerente o l’aggiudicatario.
3. – L’assenza di impedimenti all’esecuzione delle opere progettate, che deve es-sere dichiarata dal concorrente ex art. 71 comma 2 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ovvero dall’aggiudicatario ex art. 71 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999 non può riguardare aspetti che attengono al sottosuolo, nonché altri aspetti, pur fonda¬mentali per l’esecuzione delle opere, che devono essere verificati, in via preventiva, dal progettista incaricato dalla Stazione appaltante della redazione della pro¬gettazione esecutiva posta a base di gara, ovvero dal Direttore lavori sia, ai sensi dell’art. 71 comma 1 D.P.R. n. 554 del 1999, sia prima della effettiva consegna dei lavori.
4. – Non possono farsi ricadere sull’appaltatore conseguenze pertinenti a caren¬ze progettuali o a situazioni, comunque, ostative all’esecuzione dei lavori che, per legge, dovevano essere verificate “a monte” dell’aggiudicazione e del contratto dalla Stazione appaltante e che non erano di tale immediata percezione ed evidenza da far ritenere che la loro mancata segnalazione da parte dell’appaltatore potesse costi¬tuire violazione da parte di quest’ultimo agli obblighi di cooperazione e buona fede sullo stesso gravanti.
5. – Non si può chiedere all’appaltatore più di quanto avrebbe dovuto essere fat¬to ed è stato fatto dalla Stazione appaltante e dai suoi collaboratori ed ausiliari, su cui incombeva l’onere di redigere la progettazione esecutiva.
6 – Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non possono far ricadere sull’appaltatore conseguenze dannose determinate da scelte progettuali ed operative consapevolmente effettuate dalla Stazione appaltan¬te nella definizione, ad essa riservata, della strategia complessiva di impostazione della commessa.
7. – La sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 21 di¬cembre 1999 n. 554 ovvero la sottoscrizione del verbale prescritto dall’art. 71 comma 3 D.P.R. n. 554 del 1999 non determinano l’implicita rinuncia dell’appaltatore a sol¬levare riserve riguardo ad aspetti dell’appalto, che non erano da lui conosciuti o co¬noscibili con normale diligenza al momento del sopralluogo.
8. – Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 71 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 non possono trasformare in un valido progetto esecutivo e cantierabile un pro¬getto che tale non sia.

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1.- Cfr. lodo Roma 25 gennaio 2010 n. 8, in questa Rivista 2010, 813.
2. – Cfr. lodo Roma 25 gennaio 2010, n. 8, in questa Rivista 2010, 813
3.- Cfr. lodo Roma 4 settembre 2009 n. 125, in questa Rivista 2010, 93.
6.- Cfr. lodo Roma 29 aprile 2010 n. 61, in questa Rivista 2010, 910.
7.- Cfr. lodo Roma 29 marzo 2010 n. 43, in questa Rivista 2010, 865.

 


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