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19.09.2014 - tributi

DECRETO “SEMPLIFICAZIONE” – DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il D.L. n.91/2014 “Semplificazione”.
Si illustrano di seguito le disposizioni fiscali di interesse del settore delle costruzioni contenute nel provvedimento.

Credito d’imposta per investimenti in macchinari ed impianti (art. 18)
A partire dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015, viene confermato il riconoscimento di un credito d’imposta IRPEF/IRES, pari al 15% delle spese sostenute per investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, superiori ad un importo unitario di 10.000 euro, indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (vi rientrano, ad esempio: betoniere, elevatori, gru, ecc..).
A tal riguardo, infatti, per determinare la “base di calcolo” su cui applicare il beneficio del credito d’imposta del 15%, si deve assumere come valore la differenza tra l’importo degli investimenti sostenuti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (2014-2015) e l’ammontare della media degli investimenti, relativi alla medesima categoria di beni strumentali, sostenuti negli ultimi 5 periodi d’imposta.
In merito, viene, altresì, attribuita la facoltà di escludere dalla suddetta “base di calcolo” il periodo d’imposta in cui l’impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni, rispetto agli altri periodi d’imposta[1].
Tuttavia, tale agevolazione non si applica agli investimenti:
˗ in beni mobili, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, d’importo unitario inferiore a 10.000 euro;
˗ in beni mobili non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e beni immobili.
Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il co. 4 dell’art. 18 del DL 91/2014, stabilisce che il credito d’imposta:
■ è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
In merito, la prima quota annuale del beneficio è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento;
■ può essere utilizzato solo in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997);
■ non concorre alla formazione del reddito dell’impresa, né alla base imponibile ai fini IRAP.
Inoltre, il credito d’imposta, oltre ad essere subordinato alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali, può essere revocato, con l’obbligo di “restituzione”, se:
˗ l’imprenditore cede a terzi o destina i beni, oggetto dell’agevolazione, a finalità diverse dall’esercizio dell’attività d’impresa prima del secondo anno successivo all’acquisto;
˗ utilizza o trasferisce i beni agevolati in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori dello Stato[2].

ACE – modifiche alla disciplina
(art. 19)
Confermate, anche in seguito alla conversione in legge del cd. “Decreto competitività”, le modifiche alla disciplina dell’ACE (aiuto crescita economica), che prevedono da un lato la facoltà di convertire le “eccedenze ACE” in credito d’imposta per il pagamento dell’IRAP e, dall’altro, il “potenziamento” per le sole società quotate in borsa.
Come noto, per favorire la capitalizzazione delle imprese, il DL 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto l’ACE – Aiuto alla crescita economica, che prevede la deduzione dalle imposte sul reddito di un importo percentuale (cd. rendimento nozionale) correlato all’accantonamento di utili a riserva o all’aumento di capitale (con apporti in denaro da parte dei soci). Tale deduzione è stata “potenziata” dalla legge di Stabilità 2014 al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.
A tal riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del DL 91/2014, ha introdotto, a regime, la facoltà, sia per i soggetti IRPEF che IRES, di beneficiare, nelle ipotesi di incapienza del reddito complessivo netto, di un credito d’imposta pari all’eccedenza del rendimento nozionale, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP[3].
In particolare, per determinare la misura del credito d’imposta, su tale “eccedenza”:
■ i soggetti IRES, applicano l’aliquota del 27,5% (art. 77 del D.P.R. 917/1986- TUIR);
■ i soggetti IRPEF, applicano le aliquote corrispondenti ai relativi scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. 917/1986-TUIR).
In ogni caso, si ricorda che resta ferma la regola generale secondo cui, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi[4].
In sostanza, per le imprese che hanno chiuso gli esercizi in perdita o con redditi incapienti, viene attribuita la facoltà di scelta tra:
■ “riportare a nuovo”, ossia nei periodi d’imposta successivi, tale eccedenza;
■ convertire tale eccedenza in credito d’imposta, da utilizzare per il pagamento dell’IRAP.
Sempre in ambito ACE viene, altresì, previsto un “potenziamento” dell’agevolazione per le società che si quotano nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europea.
In particolare, per tali società è riconosciuto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.

Anatocismo (art. 31)
Durante l’esame presso le Commissioni Referenti al Senato è stato approvato l’emedamento, suggerito dall’Ance, volto alla soppressione dell’articolo 31 che reintroduceva il diritto, da parte delle banche, di applicare interessi sugli interessi maturati (anatocismo). La norma, gravemente lesiva dei diritti della clientela bancaria (famiglie e imprese), è stata vietata, non solo dalla recente Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1 c.629), ma anche dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale.

Note:
[1] Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni l’agevolazione opera comunque, ma la media aritmetica che rileva ai fini dell’applicazione del credito d’imposta è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d’imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l’anno con il valore più alto. Possono, altresì, fruire dell’agevolazione anche i soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
[2] A tal riguardo, viene previsto che i beni non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l’indicazione del suddetto credito d’imposta.
[3] Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).
[4] Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012.

 


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