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27.01.2014 - lavoro

INPS – CONGUAGLIO 2013 – CIRCOLARE N.174/2013

INPS – CONGUAGLIO 2013 –  CIRCOLARE N.174/2013

 

Si informa che l’Inps con circolare n. 174 del 13 dicembre 2013, disponibile oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2014.

In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2013” (scadenza 16 gennaio 2014), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2014” (scadenza 17 febbraio 2014), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare.

Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2014” (scadenza 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.

Tanto premesso, l’Inps esamina le fattispecie di seguito elencate.

 

Elementi variabili della retribuzione

l’Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

 

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

Per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo il massimale, pari per l’anno 2013 a € 99.034,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Aliquota aggiuntiva dell’1%

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3-ter della Legge n. 438/1992) che, per l’anno 2013, è risultato pari a euro 45.530,00 annui, corrispondenti a euro 3.794,00 mensili.

 

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Al punto 4), la circolare in commento, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010 (Cfr. Not. n. 1/2011), ribadisce che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio Inps n. 101 del 13 giugno 2001).

Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.

 

Fringe benefits

L’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), nel testo modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Ai fini della quantificazione forfettaria del benefit consistente nella concessione in uso promiscuo ai dipendenti delle autovetture aziendali, il citato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lettera a), dispone che per tale calcolo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia.

 

Prestiti ai dipendenti

l’Inps ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

 

Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L’Inps rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria ed alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

L’Istituto precisa inoltre che la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, versano mensilmente al Fondo di Tesoreria, affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, delle Legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.

Di conseguenza, le aziende in argomento, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo venticinque punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.

Detto contributo, una volta restituito ai datori di lavoro, riassume la sua natura originaria di TFR e, quindi, concorre ad implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi qualora la regolamentazione di agevolazioni contributive, aventi effetto sul contributo di cui alla Legge n. 297/1982, determini, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.

E’ il caso, ad esempio, dei benefici contributivi spettanti, ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed appartenenti a determinate aree (circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 e messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013)

Tale beneficio, sottolinea l’Istituto, decorre da “gennaio 2013”; pertanto, le aziende che hanno instaurato il rapporto di lavoro nel periodo “gennaio-luglio 2013” ed hanno titolo a fruire della misura agevolata, si sono trovate nelle condizioni di dover recuperare la differenza fra la contribuzione versata in misura intera e quella ridotta per effetto dell’incentivo in questione.

Parallelamente, le medesime aziende devono restituire la quota del contributo di cui alla Legge n. 297/1982, oggetto di agevolazione, che concorre ad implementare il TFR del lavoratore.

L’Inps sottolinea inoltre che, con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge n. 296/2006, le somme in questione vanno versate al Fondo di Tesoreria (utilizzando, in occasione delle operazioni di conguaglio dell’anno 2013, il già previsto codice “CF03”). A regime, in tutte le situazioni analoghe, le sistemazioni dovranno essere eseguite in occasione delle operazioni di conguaglio riferite all’anno interessato.

Per quanto concerne i lavoratori che hanno destinato (con opzione esplicita, ovvero tacitamente) il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, l’Istituto rimarca che le differenze di cui trattasi devono essere devolute al Fondo di destinazione.

Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (cfr. Not. n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti.

In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio della attività.

Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che, per l’anno 2013, è pari al 3,30%, calcolato sino alla data di effettivo versamento.

Le aziende costituitesi durante l’anno 2013 che, al 31 dicembre di tale anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di “febbraio 2014” (31 marzo 2014).

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva dell’11%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore.

Entro il mese di “dicembre 2013”, salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2014”, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. In proposito, l’Inps segnala che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2013 è 1,672535.

 

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi inclusi le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’art. 9-bis del Decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166.

Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 11) della circolare in esame.

 


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