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18.06.2014 - lavoro

INPS – D.L. N. 66/2014 – BONUS IRPEF DI 80 EURO – MODALITÀ DI RECUPERO SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CIRCOLARE N. 60/2014

Si informa che l’Inps, con circolare n. 60 del 12 maggio 2014, che si riproduce in calce alla presente nota ha indicato le modalità di recupero sui contributi previdenziali del “bonus fiscale” introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (cfr. Circolare del Collegio n. 88/2014).
La circolare in commento ha illustrato in particolare le modalità che i datori di lavoro ed i committenti devono utilizzare per il recupero del credito IRPEF erogato laddove, esaurita la sfera fiscale, possono essere utilizzate compensazioni con le contribuzioni dovute all’Istituto.
In via preliminare, l’Inps ricorda che, per l’anno 2014, la norma sopra richiamata riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti – un credito così articolato:
per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.000, l’importo del “bonus” è pari ad € 640;
nel caso di superamento del limite di € 24.000, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 26.000.
Nel fare rinvio alle istruzioni diramate dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Inps sottolinea che il credito viene erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
Secondo il comma 5 del citato art. 1, per il recupero degli importi riconosciuti il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello di versamento F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando applicazione l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’INPS segnala che i datori di lavoro ed i committenti possono utilizzare il nuovo codice per il recupero delle somme corrisposte anche a valere sui contributi previdenziali.

Inps
Roma, 12 maggio 2014
Circolare n. 60

Oggetto: DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

Premessa
Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

1. Contenuto della norma.
In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce – ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato:
– per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;
– in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso degli aspetti di carattere normativo.
L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute
disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto.

2. Modalità di recupero.
Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (allegato 2) ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.

3. Modalità di recupero nella gestione Inps.
Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta.

3.1 Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).
Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione.
La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito.

3.2 Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP).
In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio “L650”, le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).
In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante.
Ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi <E0_Periododelmese> e negli elementi <V1_PeriodoPrecedente>, codice causale “1”, corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da “1”.
In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di <AltriImportiAConguaglio> devono essere compilati come di seguito indicato:
<TipologiaConguaglio>: indicare il valore “001”;
<ImportoConguagliato>: indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.
L’importo indicato nell’elemento <ImportoConguagliato> riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice “1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali” fino alla gestione identificata dal codice “9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare.
Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate.
Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga “maggio 2014”.
Ai fini di una più dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell’apposita sezione del sito istituzionale www.inps.it.

 


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