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21.10.2014 - lavoro

INPS – DURC – RILASCIO DEL DOCUMENTO – PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO – MESSAGGIO N. 6756/2014

Si informa che l’Inps con messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, che si allega in calce alla presente, ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative per il rilascio del Durc, a seguito della sentenza n. 486/2014 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto dell’8 aprile scorso.
Più precisamente, con la sentenza in parola, il TAR si è espresso ritenendo generalizzato l’obbligo, per gli Enti preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di regolarizzazione prima dell’emissione di ogni tipo di Durc, tramite il preavviso di accertamento negativo. Pertanto, anche per la verifica dell’autodichiarazione, la condizione di regolarità dovrà sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.
A tal proposito si informa che l’Istituto, con il messaggio in commento e in linea con quanto già pronunciato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 34 del 19 agosto 2014, ha comunicato che il Durc per la verifica di autodichiarazione continuerà ad essere definito sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa, pur restando ferma la valutazione relativa allo scostamento non grave tra le somme dovute e le somme versate, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Il Dicastero sul tema e con la già citata nota n. 34/2014 ha affermato che “in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione”
Dunque, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo per l’emissione di altre tipologie di Durc, non potrà valere ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica dell’autodichiarazione, fatta salva la disciplina per il rilascio del Durc in presenza di una certificazione dei crediti, di cui all’art. 13 bis, co.5 del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012.
A tal riguardo, è stato, inoltre, chiarito che, per l’attestazione della regolarità contributiva in caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012” dovrà essere antecedente o almeno contestuale alla data in cui verrà resa la dichiarazione di cui all’art. 38, co. 1, lett. i), del D.Lgs n. 163/2006.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 13, co. 5 del D.L. n. 52/2012, l’Istituto ha rimandato alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 16 del 30 gennaio scorso, (Cfr.Not. n. 3/2014), ribadendo che le certificazioni dovranno essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” e il campo note dovrà riportare sempre le indicazioni elencate nella circolare in oggetto.
Anche il Durc emesso ai sensi della norma suddetta e richiesto per il pagamento dei Sal o delle prestazioni relative a servizi e forniture, dovrà essere rilasciato con le medesime modalità.
Inoltre, anche se rilasciato con l’attestazione di regolarità, il Durc emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, comporterà l’obbligo per la stazione appaltante di attivazione dell’intervento sostitutivo ex art. 3, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013.
Tale potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni è stato ampliato anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti, comportando, dunque, l’obbligo per la P.A. di garantire la copertura del debito prima di effettuare un pagamento in favore di un terzo.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di riportare sempre nel Durc la quantificazione del debito e la data di accertamento dello stesso, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di intervento sostitutivo.

Inps

Roma, 02 settembre 2014

Messaggio n. 6756

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare. Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni.

1. Durc per “Verifica autodichiarazione” e invito a regolarizzare.
Con recente sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (1) in tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta, si è espressa in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
Si ricorda che il comma 2 del medesimo art. 38, stabilisce che “si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.
Il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, che, ai sensi del precedente art. 6, comma 3, comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del DURC (art. 6, comma 1), è rimasto ad oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione.
Ciò sul presupposto fissato dalla normativa di cui all’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in tema di dichiarazioni sostitutive prevede che quanto dichiarato corrisponda al vero e dispone espressamente l’applicazione di sanzioni penali (art. 76) “per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
Avuto riguardo al profilo in trattazione, pertanto, il requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
A seguito della citata sentenza, sono pervenute richieste di adeguamento all’indirizzo espresso dal TAR Veneto.
In particolare, il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del procedimento di regolarizzazione – tramite il preavviso di accertamento negativo – prima dell’emissione di tutte le tipologie di Durc.
Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.
Sui profili fin qui delineati, si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, appositamente interessato al riguardo, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007.A001 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.
Il predetto Dicastero ha concluso precisando che “nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione.
In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Al riguardo, si rammenta (cfr. punto 4 della circ. n. 16 del 30 gennaio 2014) che il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

2. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni.
L’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.
Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma.
Nel rinviare ai contenuti della predetta circolare, si ribadisce che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Peraltro, in ragione della particolare efficacia che assume il Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, il campo note dovrà sempre riportare:
– l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma;
– i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti;
– l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”;
– l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.
Si ricorda che qualora il Durc emesso ai sensi della normativa in esame sia stato richiesto per pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, il Documento dovrà essere rilasciato con le medesime modalità.
Tuttavia, seppur emesso con l’attestazione di regolarità, la circostanza della precisazione che l’emissione sia avvenuta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5 comporta in capo alla stazione appaltante l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo come disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 marzo 2013.
Il medesimo art. 3, al successivo comma 3, ha ampliato il potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati prevedendo pertanto che la pubblica amministrazione, prima di effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc.
Pertanto, anche le richieste di Durc per tali tipologie dovranno essere definite secondo le predette indicazioni, ove il Documento sia emesso ai sensi dell’art. dell’art. 13 bis, comma 5.
Da tali previsioni discende tuttavia la necessità, come sopra ricordato, che il Durc riporti sempre la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato per consentire all’Amministrazione Pubblica di ottemperare all’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo.
Note:
(1) TAR Vento sentenza n. 486/2014

 


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