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27.01.2014 - lavoro

INPS – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – COMPATIBILITÀ TRA FORMAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI – MESSAGGIO N. 19183/2013

INPS – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – COMPATIBILITÀ TRA FORMAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI – MESSAGGIO N. 19183/2013

 

Premesso che il Ministero del Lavoro con interpello n. 16 del 22 maggio 2013 (cfr. Not. n. 6/2013), ha legittimato l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, coordinando così la normativa introdotta dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. con quella relativa agli strumenti di sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 40, Legge n. 92/2012.

Pertanto, in virtù del suddetto chiarimento, il lavoratore, per conservare il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito, può effettuare sia corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi di cui all’articolo 37, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008, sia corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Lo stesso Dicastero aveva peraltro chiaramente escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012 i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.

Ora l’Inps, anche al fine di uniformare nell’ambito delle proprie sedi territoriali la relativa disciplina, con il messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, che si allega in calce alla presente, ha ritenuto opportuno confermare che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, sono qualificabili come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e, pertanto, la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.

 

Inps

 

Roma, 26 novembre 2013

 

Messaggio n. 19183

 

Oggetto: Formazione su salute e sicurezza e ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 16/2013 (all. 1), ha diramato chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In relazione a tali lavoratori, l’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.

Il citato interpello ha specificato che, nell’ambito della formazione e/o riqualificazione prevista dal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l’orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per riqualificazione.

Da questa lettura interpretativa restano invece esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si ricorda che ai fini della equiparazione dei corsi in argomento, essi avvengono in occasione di trasferimento o di cambiamento di mansioni, o della introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, o della introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37 comma 4, lett. b) e c) del decreto legislativo 81 del 2008).

Inoltre sono ammessi a questa qualificazione anche gli aggiornamenti quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La ricostruzione interpretativa ministeriale consente quindi di qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 40, della legge 92 del 2012. Tali corsi sono quindi obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione e pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.


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