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19.09.2014 - lavoro

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – EXPO 2015 – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 21 LUGLIO 2014

Si informa che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato, con la circolare congiunta del 21 luglio 2014, le istruzioni operative per l’ingresso dei lavoratori stranieri partecipanti a EXPO 2015 (cfr. Not. n. 6/2014).
Ai sensi del DPCM 12 marzo 2014, articolo 2, sono ammessi sul territorio nazionale 2.000 lavoratori stranieri partecipanti all’EXPOe relative istanze dovranno essere effettuate con gli appositi moduli, disponibili sul sito del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it.
La circolare, come già reso noto dalle Linee guida sull’argomento, ribadisce che l’ingresso nell’ambito di tale quota è consentito ai lavoratori stranieri che si occupano della costruzione, dell’allestimento e del successivo smantellamento dei padiglioni EXPO.
Gli ingressi saranno possibili per la costruzione, l’allestimento e il successivo smantellamento dei padiglioni fino al 31 marzo 2015 e da dicembre 2015 fino al completo esaurimento dell’attività di smantellamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.
Le richieste per l’ingresso dei lavoratori stranieri sono presentate dal Commissario Generale di Expo o dal Commissario di Sezione dei Paesi Partecipanti o dal Direttore dei Partecipanti non Ufficiali, che disporranno delle credenziali per la compilazione dei moduli di domanda, per conto del rappresentante legale dell’azienda interessata.
Tali figure rappresentano, ai fini dei procedimenti in argomento, i garanti del puntuale rispetto, da parte delle aziende operanti nel Padiglione di pertinenza, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, prevista a favore dei lavoratori.
Due sono le tipologie di ingresso consentite:

1) Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia
La comunicazione deve essere inviata tramite il modello EXPO-A (allegato 1).
Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura e l’impegno della quota, che avviene automaticamente, senza la necessità del rilascio del parere da parte della Dtl, la comunicazione verrà inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.
Il lavoratore entrato per lavoro subordinato, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà quindi recarsi, unitamente al legale rappresentante della Ditta richiedente, presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione presso le strutture di Expo per la firma del contratto di soggiorno per lavoro, con cui si assolve anche alla comunicazione obbligatoria di assunzione.
Contestualmente, verrà rilasciato al lavoratore il modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura.

2) Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere
La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-D (allegato 2), nel quale possono essere scelte due diverse tipologie di distacco:
– Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera presso la sede dell’azienda stabilita in Italia;
– Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia.
In entrambi i casi, dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato.
Anche nel caso di distacco il lavoratore, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve recarsi presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione per il ritiro del modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura.
In tal caso non è prevista né la firma del contratto di soggiorno per lavoro, né l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.

 


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