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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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20.02.2014 - tributi

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 – TRACCIABILITA’ DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SOMME VERSATE AL NOTAIO

(Legge 27/12/2013, n. 147)

 

Si approfondiscono di seguito le misure di interesse del settore privato introdotte dalla legge di stabilità per il 2014.:

Tracciabilità dei canoni di locazione
(art. 1, comma 50)

La norma, integrando l’art. 12 del decreto legge 201/2011 in tema di tracciabilità dei pagamenti, prevede che il pagamento dei canoni, fatta eccezione per quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrà avvenire obbligatoriamente, qualunque sia l’importo, con modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. L’obbligo di tracciabilità era sino ad ora previsto per importi pari o superiori a € 1.000,00 (come previsto in generale).

Obbligo di tracciabilità delle somme che transitano dai notai
(art. 1, commi 63 – 67)

La finalità

In un’ottica generale di certezza della proprietà (o di altro diritto reale) e, soprattutto, per assicurare specifiche cautele nell’ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende, i commi da 63 a 67 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2014 introducono un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l’acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l’avvenuta trascrizione.

Il conto dedicato

Va premesso che la disposizione si applica solo alle somme versate contestualmente all’atto di quietanza (es. il corrispettivo o parte del corrispettivo versato all’atto della sottoscrizione del contratto definitivo) e ne sono espressamente escluse quelle oggetto di versamenti differiti (comma 64).

Il sistema di garanzia prevede l’obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito conto corrente dedicato, per tutti gli atti da essi stipulati le somme:

1. dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;

2. comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme ai sensi della legge n. 64/1934 (ordinamento del notariato), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

3. relative all’intero prezzo o all’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali).

Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvederà a svincolare a favore dell’avente titolo (es. venditore) gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

Il regolamento attuativo

La nuova disciplina sarà operativa solo dopo lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottato su proposta del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – che ne definirà le condizioni e le modalità di attuazione.

 l’Ance si è già attivata nei confronti del Notariato per definire uno schema normativo che non crei ritardi nell’operatività delle imprese.

Il testo della norma sulla realizzazioni di nuovi impianti sportivi pur riduttivo rispetto a quello inizialmente proposto dal Governo che aveva suscitato molte polemiche, si ritiene possa rappresentare una potenziale occasione di attività per il settore.

 


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