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22.12.2014 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – TUTELA DELLA MATERNITÀ – EX ART. 55 – D. LGS. 151/2001 -DIMISSIONI ENTRO I TRE ANNI DI VITA DEL FIGLIO – PREAVVISO – INTERPELLO N. 28/2014

Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 28 del 7 novembre 2014, che si riproduce in calce alla presente nota, con riferimento alla possibilità, per il lavoratore padre o la lavoratrice madre, di rassegnare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso previsto dall’art. 2118 del Codice civile, ha fornito indicazioni circa l’interpretazione dell’art. 55 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come risultante a seguito della modifica apportata dalla L. n. 92/2012.
A tal proposito si rammenta che, l’art. 55 del D. Lgs. 151/2001:
– al comma 1 stabilisce le condizioni per le dimissioni della lavoratrice in gravidanza oppure entro il periodo di divieto di licenziamento (entro l’anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento);
– al comma 2 estende le medesime tutele al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità;
– al comma 4 prevede l’obbligo di convalida, presso il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, delle dimissioni (e risoluzioni consensuali) presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento). Tale periodo di tre anni è stato così esteso (prima era di un anno) dall’art. 4, comma 16, della Legge n. 92/2012;
– al comma 5 dispone che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo (cioè lo stesso art. 55, n.d.r.), la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
Secondo il Ministero del Lavoro quindi, nonostante il comma 5 faccia riferimento alle dimissioni presentate ai sensi dell’art. 55 nel suo complesso (quindi anche quelle di cui al comma 4, presentate entro i tre anni), sarebbe invece da interpretare nel senso di considerare esonerati dal preavviso soltanto coloro i quali presentino le dimissioni nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè fino al compimento di un anno di vita del bambino o di ingresso del minore nel nucleo familiare). Tale ricostruzione, che supera il dato letterale, sarebbe corroborata dalla circostanza che le modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 “riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”.
Peraltro, pur condividendo che la questione origini da una “svista” del legislatore, consistente nel mancato coordinamento tra la modifica alla disciplina della convalida (comma 4) e la disposizione dell’esonero dall’obbligo di preavviso (comma 5), si ritiene auspicabile un intervento legislativo che eviti un eventuale contenzioso basato su un’interpretazione strettamente letterale delle norme in questione.

Ministero del Lavoro

Roma, 7 novembre 2014

Interpello n. 28

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre – obbligo di preavviso – art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – chiede il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
In particolare, l’istante chiede se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero.
In proposito, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
La disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse.

 


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