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19.09.2014 - lavori pubblici

NELLA GARA CON OFFERTA TELEMATICA LA ILLEGGIBILITA’ DEL FILE E’ CAUSA DI ESCLUSIONE

(Consiglio di Stato sez. III 2/7/2014 n. 3329)

La gestione totalmente informatizzata dei flussi di notizie e di atti tra le imprese partecipanti e la stazione appaltante risponde a ragioni evidenti ed in sé non discriminatorie di semplificazione e di più agevole comodità per le imprese stesse, certo meglio che non il mero uso del servizio postale. In altri termini, la gestione totalmente informatizzata della gara certo consente alle imprese la trasmissione telematica di tutti gli atti inerenti alla loro partecipazione, mediante i propri terminali ed i sistemi di connessione. Tal accesso risponde anche ad un’esigenza semplificativa e di certezza della procedura, avente una funzione di legalità oggettiva e che, come tale, trascende la posizione di tutti e di ciascun operatore. Donde sia l’esigibilità, per dette imprese, d’una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, compensata dalla possibilità d’uso diretto della loro postazione informatica; sia la correlata impossibilità di predicare l’accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall’uso del modello informatico e, quindi, tutte le cause di illeggibilità del file non dipendente palesemente da colpa dell’impresa partecipante, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose.
Anzi, nemmeno ben invocato pare nella specie il principio di favor partecipationis che, per vero, presuppone la non ravvisabilità d’una lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante e, perciò, va preferito tal favor al fine d’un più ampio confronto concorrenziale. Nel caso in esame, invece, la gestione interamente informatizzata della procedura di gara ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file. Come s’è detto, questa è una regola posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alla gara, che risponde ad un particolare interesse pubblico generale (e non solo della P.A. appaltante) di certezza, speditezza e trasparenza ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., V, 5 agosto 2011 n. 4713; id., 10 gennaio 2013 n. 89). Sicché, i criteri ermeneutici del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura di gara tornano ad avere quella loro natura sussidiaria per l’interprete e recedono rispetto alle regole certe ed univoche della lex specialis che dalla norma primaria direttamente ripetono la loro validità (arg. ex Cons. St., V, 2 febbraio 2012 n. 546).

 


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