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18.04.2014 - tecnica

NUOVE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO- RECETTIVE ALL’ARIA APERTA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/03/2014 il D.Min. Interno 28/02/2014 avente ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Il provvedimento è in vigore a far data dal 13/04/2014.
La regola tecnica allegata al decreto in oggetto è suddivisa in due “Titoli”.
Il primo contiene le disposizioni di prevenzione incendi, applicabili sia alle attività di nuova costruzione che a quelle esistenti.
Il secondo contiene il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio” che definisce a sua volta come determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio individuando le misure di sicurezza minime associate a ciascuna categoria.
Le attività esistenti sono comunque tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di un intervento comportante la “completa ristrutturazione”. Negli altri casi, le attività esistenti devono fare riferimento al suddetto “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”.
Tali attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina:
• entro il 17/10/2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del Decreto;
• entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), del Decreto.
L’obbligo di adeguamento all nuova disciplina non sussiste nel caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013). Inoltre non sussiste nel caso di pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.


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