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21.03.2014 - lavori pubblici

QUALIFICAZIONE SOA: L’AUTORITÀ INDICA COME IMPUTARE TEMPORANEAMENTE GLI IMPORTI DELLE CATEGORIE SCORPORABILI

Un comunicato dell’Autorità interviene per chiarire alle SOA che, anche qualora la quota di subappalto ecceda le suddette soglie, l’impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento per le categorie a qualificazione obbligatoria) avvalendosene, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile, senza limitazioni di sorta riferite a quest’ultima.

Nel comunicato è, altresì, ribadito che i lavori eseguiti direttamente dall’affidataria possono essere utilizzati per la qualificazione nella stessa categoria scorporabile. Un principio che l’Autorità aveva già espresso nel precedente intervento chiarificatore sull’articolo 85 del Regolamento, contenuto nel Comunicato alle SOA n. 77 del 19 dicembre.

Questo è stato chiarito con il Comunicato del Presidente n. 1, del 29 gennaio 2014, pubblicato il 7 febbraio 2014, dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Il problema nasceva a seguito dell’annullamento parziale dell’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, Regolamento sui contratti pubblici, ad opera del D.P.R. 30 ottobre 2013, che seguiva al ben noto parere del Consiglio di Stato n. 3014/2013.
In particolare, nel parere il Supremo consesso aveva evidenziato l’incoerenza del citato articolo del Regolamento nella parte in cui, a fronte di percentuali di subappalto simili, potevano crearsi situazioni di forte disparità per la qualificazione dell’appaltatore.
Infatti, nel caso in cui l’appaltatore avesse subappalto una quota di lavori, riconducibili alla categoria scorporabile, superiore, anche di pochissimo, alle soglie del 30% o del 40% (quest’ultima prevista laddove si tratti di categorie a qualificazione obbligatoria), solo una piccola quota degli stessi lavori (pari al 10%) poteva essere utilizzata per la qualificazione dell’impresa appaltatrice nella categoria scorporabile. Se, invece, la quota di subappalto fosse restata entro le citate soglie, l’intero importo dell’opera scorporabile subappaltata poteva essere utilizzata per la qualificazione nella predetta categoria.
Per tale ragione, la disposizione citata era stata ritenuta dal Consiglio di Stato illogica, irragionevole oltre che lesiva del principio di parità di trattamento.

Ipotizzando un caso concreto, è possibile comprendere appieno la portata della novità sulla qualificazione nelle categorie scorporabili, conseguenti al D.P.R. 30 ottobre 2013.

ESEMPIO

La SOA deve attestare un’impresa cui è riferibile, come appaltatrice, un certificato di esecuzione lavori per la realizzazione di una piazza in cui sono presenti due categorie: OG3 prevalente e OS24 scorporabile.
L’importo dell’OS24 è pari a 100 euro, di cui l’appaltatore ha eseguito direttamente il 40%, affidando il restante 60% in subappalto. Nel caso specifico è, quindi, superata la soglia del 30%, prevista per il subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria.
Ai sensi del nuovo Comunicato, la SOA procede al calcolo dell’importo massimo imputabile, alla qualificazione dell’impresa appaltatrice nella categoria OS24, come di seguito.
• 70 euro possono essere riservati per la qualificazione nell’OS24; tale importo è pari alla somma tra l’importo direttamente eseguito (40 euro) e il 30% della categoria scorporabile pari alla soglia del 30% e quantificabile in 30 euro.
Essendo esaurito l’intero importo soglia di 30 euro, nulla può essere imputato alla qualificazione della categoria prevalente OG3.
• In alternativa, la SOA può distogliere parte o l’intera somma di 30 euro, imputata nella qualificazione della categoria OS24, per imputarla alla categoria OG3.

In ogni caso, al subappaltatore della categoria OS24 continua ad essere riconosciuto l’importo dei lavori eseguito, pari a 60 euro.

Il comunicato non fa che ribadire che a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato e del conseguente DPR ritorna in vigore il previgente regime sul tema esaminato.

 


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