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27.04.2015 - tributi

ADEGUAMENTO DEL MODELLO IVA TR PER I RIMBORSI DEL CREDITO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLO SPLIT PAYMENT E DELL’ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE

Approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello “split payment”, in vigore dal 1° gennaio 2015.
Questo il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “decreto semplificazioni fiscali”) alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA.
Il Modello è stato adeguato, inoltre, per tener conto dell’entrata in vigore del sistema della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dell’estensione del meccanismo del “reverse charge” ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972).
Il nuovo Modello IVA TR, disponibile unitamente alle relative istruzioni e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le seguenti novità:
■ nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, incluse quelle previste dall’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007.
Tali operazioni vanno indicate, solo per l’imponibile, nel rigo TA12, con l’avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili[1], non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA;
■ operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”, previsto dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972).
L’imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13.
Inoltre, tenuto conto che, per queste, spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA[2], è stato individuato l’apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai “soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.17-ter”. Nello stesso rigo, nel campo 2-“Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, dovrà essere indicato l’ammontare dell’imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo;
■ apposizione del visto di conformità e attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, qualora l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall’art.13 del D.Lgs. 175/2014)[3].
I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia[4], devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 “Esonero garanzia” il codice 1, per specificare che l’istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi[5].
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dello specifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l’istanza ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell’apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Resta fermo che il credito IVA, oltre che essere chiesto a rimborso, può essere utilizzato anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24, ai sensi del combinato disposto dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art.8 del D.P.R. 542/1999).
A tale scopo, il contribuente indicherà nella sezione 2 del quadro TD del Modello TR gli importi del credito IVA chiesti a rimborso (rigo TD6) e/o utilizzati in compensazione (rigo TD7).
Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento).
In tal modo, può essere operata la modifica della scelta:
– da rimborso a compensazione, a condizione che l’ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento,
– da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell’istanza originaria.

Note:
[1] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione del “reverse charge” nei subappalti di lavori edili (di cui all’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste (art.2 del medesimo D.M.), quali:
– esercizio dell’attività da parte dell’impresa richiedente da almeno 3 anni,
– credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
■ a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
■ al 10% dell’ammontare dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Si precisa, inoltre, che, ai fini del rimborso del credito IVA derivante dall’applicazione del “reverse charge” nei subappalti di lavori edili, nel Modello IVA TR-2015, tali operazioni vanno sempre indicate, solo per l’imponibile nel rigo TA12, con l’ulteriore avvertenza di indicare nel rigo TD8 – campo 1 “Erogazione prioritaria” il codice 1, riservato proprio ai “soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma,dell’articolo17”.
[2] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall’applicazione dello “split payment” (di cui all’art.17-ter, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi art.8 del D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dall’art.1 del D.M. 20 febbraio 2015.
[3] Cfr. C.M. 32/E/2014″ – ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.
[4] In proposito, si ricorda che i cd. contribuenti “non virtuosi” che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione). Si tratta, in particolare dei soggetti che:
– esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. “start-up innovative”;
– hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione;
– hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento. Resta fermo che, nell’ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata né dal visto di conformità (ovvero dalla sottoscrizione alternativa) né dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
[5] Ai sensi dell’art.38-bis, co.3 del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 


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