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22.09.2015 - ambiente

AMBIENTE – NUOVE DEFINIZIONE DI PRODUTTORE E DI RACCOLTA E DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

(DL 19/6/2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125)

Il Decreto Legge 19/6/2015, n. 78 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”.
Nella legge in questione sono confluiti gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92. Le principali novità in materia ambientale sono contenute nei commi 16-bis e 16-ter dell’articolo 11 della legge e riguardano le definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” nonché dei chiarimenti per le imprese in attesa di rilascio dell’AIA.
In particolare, viene modificata la definizione di “produttore dei rifiuti”, contenuta nell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente)”, estendendola non solo al produttore iniziale ma anche a: qualsiasi soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti.
Da ciò deriva che, anche in presenza di eventuali clausole contrattuali, potrebbe esservi una responsabilità per gli adempimenti amministrativi anche del committente che sino ad ora poteva considerarsi invece esonerato.
Nella definizione di “raccolta” dei rifiuti, la nuova legge introduce una modifica, allineandosi alla direttiva europea sui rifiuti 2008/98/CE dove si chiarisce che:
► il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento.
Per quanto riguarda invece il “deposito temporaneo”, vengono introdotte le seguenti modifiche:
► si include nella definizione di deposito temporaneo anche quello preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
► si precisa che per luogo ove i rifiuti sono prodotti si deve intendere l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
L’art. 2 del D.L. 92/2015, confluito nella legge in esame, consente alle imprese in attesa di rilascio dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di poter proseguire la propria attività nelle more dell’istruttoria per il rilascio, modificando la disciplina previgente che ne prevedeva l’interruzione entro il 7 luglio 2015, in caso di assenza di rilascio.
In conclusione, si ricorda che, con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2015, cessano gli effetti del decreto legge n. 92/2015.

 


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