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27.11.2015 - tecnica

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – DOMANDE FREQUENTI

Il 21/10/2015 il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito internet un documento, predisposto con il supporto di ENEA e CTI, contenente le risposte ai quesiti relativi ai nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e alla redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), posti con maggior frequenza dai tecnici del settore.
Con tale documento, il MISE fornisce chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni contenute nei due decreti ministeriali del 26/06/2015[1], entrati in vigore dal 01/10/2015.
Per un’analisi completa dell’argomento, si consiglia la lettura dei seguenti approfondimenti (riservati ai nostri Abbonati):
•I requisiti di prestazione energetica per edifici pubblici e privati validi dal 01/10/2015
•Le Linee guida per la certificazione energetica 2015 (D.M. 26/06/2015)
Nel documento sono evidenziati, per ogni disposizione oggetto di analisi, i dubbi riscontrati con maggior frequenza e i relativi chiarimenti.
Si riportano di seguito alcuni quesiti particolarmente significativi:
D. Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche i requisiti minimi)? Possono prospettarsi più casi:
– Visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazione dell’APE/AQE finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, a meno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire.
– Oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’APE/AQE va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e acs o comunque tutti i servizi?).
– Oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso. C’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?
R. I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 01/10/2015 varrà quindi solo la nuova procedura (D.M. interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE. Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
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D. Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari?
R. Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005: “4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva”.
L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel). La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.

 


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