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23.10.2015 - lavoro

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA – D.LGS. N. 148/2015 – RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – MESSAGGIO INPS N. 5919/2015

Lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 221 del 23 settembre 2015, che riordina in un Testo Unico la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il decreto contiene importanti novità, non di segno positivo, sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
L’Inps, con messaggio n. 5919/2015, ha fornito le prime istruzioni immediatamente operative al fine di garantire continuità alle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria.
Di seguito, dopo aver illustrato il contenuto del citato messaggio, si coglie l’occasione per una prima e sommaria descrizione delle novità introdotte, in attesa di ulteriori e necessari chiarimenti da parte delle Amministrazioni preposte.

1) Inps – messaggio numero 5919/2015
Con il messaggio in parola l’Istituto ha chiarito che:
a) le domande per gli eventi di sospensione o riduzione del l’attività lavorativa precedenti lo scorso 24 settembre 2015 , data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina;
b) le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla data del 24 settembre 2015 dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. In particolare, la normativa prevede che le domande debbano essere presentate entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che siano corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. A tal fine i datori di lavoro dovranno allegare alla domanda un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi on line, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”, nella cartella .zip “allegati in formato .pdf”, documento: “Tracciato per invio beneficiario”. Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda.

2) Cassa integrazione guadagni ordinaria – descrizione novità – D.Lgs. n. 148/2015
Il D.Lgs. n. 148/2015, come detto, ha notevolmente modificato, tra l’altro, la previgente disciplina in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Le principali novità attengono i seguenti aspetti per i quali si riportano in forma discorsiva, in attesa di chiarimenti, le norme di nuova introduzione:

a) Causali che legittimano il ricorso alla CIGO (art. 11)
La CIGO, sussistendo gli ulteriori requisiti, è concessa a favore dei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto nei seguenti casi:
– situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.

b) Lavoratori beneficiari (artt. 1 e 2)
Per quanto rileva il settore edile sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Rimangono esclusi i dirigenti. I lavoratori, inoltre, devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale requisito non è richiesto per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (si tratta, per quanto rileva l’edilizia, della CIGO richiesta per eventi meteorologici avversi).

c) Massimali CIGO (art. 3)
Sono confermati, per il corrente anno, gli importi del massimale mensile del trattamento di CIGO già comunicati dall’Inps con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015.

d) Durata massima complessiva (artt. 4 e 12)
Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali e artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario (e quello straordinario) di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile (art. 4).
Tale limite deve poi essere integrato con gli ulteriori limiti contenuti nell’art. 12 secondo il quale:
– le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
– l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
– nei limiti di durata sopra richiamati, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. A tal fine, con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

e) Informazione e consultazione sindacale (art. 14)
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui si dirà più sotto si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Dove obbligata, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità’ e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione aziendale, ridotti a 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività’ produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o delle organizzazioni sindacali, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione aziendale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti sopra descritti.

f) Presentazione della domanda – modalità e tempi (art. 15)
L’Impresa deve presentare in via telematica all’Inps la domanda di concessione entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nella domanda devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi formativi posti in capo al lavoratore. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine di 15 giorni sopra richiamato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

g) Modalità di erogazione dell’integrazione ai lavoratori e termine per il rimborso delle prestazioni dall’Inps(art. 7)
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi decorrenti:
– per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia 24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data,dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo,
– per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, dal 24 settembre 2015.
Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.

h) Abrogazione delle Commissioni Provinciali (art. 16)
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell’Inps territorialmente competente. Sono dunque eliminate le commissioni provinciali, composte, tra gli altri, dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, che, sino d oggi (e sino al 31 dicembre 2015) deliberavano in ordine alle domande di CIGO presentate.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 23 novembre 2015, saranno definiti i criteri di esame delle domande di concessione.

i) Contribuzione (artt. 5 e 13)
La nuova disciplina prevede, da una parte, una riduzione dei contributi ordinari dovuti all’Inps dalle imprese edili e, dall’altra parte, l’introduzione del principio secondo cui a fronte di un più intenso ricorso alla CIGO, corrisponde un innalzamento del contributo addizionale.
Il quadro che ne esce è il seguente:

1) Contribuzione ordinaria (art. 13)
A carico delle imprese, per il settori di interesse, è stabilito un contributo ordinario, nelle seguenti misure:
a) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
b) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
c) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
d) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, sopra indicato, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Per le imprese costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. L’impresa è tenuta a fornire all’Inps apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma. Agli effetti del calcolo sono da comprendersi tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

2) Contributo addizionale (art. 5)
Come in passato il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili (eventi metereologi avversi).
Dove dovuto, a carico delle imprese edili che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari al:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
2) 12% per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
3) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

 


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