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27.04.2015 - lavoro

INAIL – ESPOSIZIONE A RISCHIO PATOGENO PROTRATTA ANCHE OLTRE 15 ANNI DALLA DATA DI DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE – CIRCOLARE N. 32/2015

Si informa che l’Inail con circolare n. 32 del 24 febbraio 2015, ha formito istruzioni operative per la trattazione delle domande di aggravamento della malattia professionale, conseguente alla protrazione dell’esposizione al medesimo agente patogeno dopo la data della denuncia, presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale.
Quindi si segnala peraltro che, come riportato dall’Istituto, deve essere considerato come nuova malattia professionale l’aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia della precedente malattia, riconosciuta senza postumi indennizzabili o indennizzata in capitale, in caso di protrazione dell’esposizione allo stesso agente patogeno oltre la data della denuncia
In primo luogo, l’Istituto ricorda che secondo le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010 e riferita esclusivamente agli assicurati già titolari di rendita, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio, previsto dall’art. 137 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, deve essere considerato come nuova malattia professionale, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione al rischio morbigeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale. Con la sentenza n. 46/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 132 e 137 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 80 e 131 del medesimo decreto.
Le eccezioni di incostituzionalità erano state poste dal giudice di merito in relazione a fattispecie in cui il lavoratore, avendo continuato ad essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, chiedeva il riconoscimento di un aggravamento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio previsto dal comma 5, secondo periodo, del menzionato art. 137.
Secondo la Corte, la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione della predetta norma, la quale disciplina esclusivamente l’ipotesi dell’aggravamento dell’inabilità conseguente alla naturale evoluzione della patologia che ha dato luogo alla costituzione della rendita.
La Corte ha precisato che quando, invece, il maggiore grado di inabilità dipende dal protrarsi dell’esposizione a rischio patogeno, si è in presenza di una “nuova” malattia professionale, seppure della stessa natura della prima.
Ciò premesso, la circolare in esame precisa che deve essere considerato come nuova malattia professionale anche l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia della precedente malattia, riconosciuta senza postumi indennizzabili ovvero indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6% al 15%), laddove ricorra la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale.
L’INAIL rimarca che, in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al medesimo agente morbigeno avvenga in un’azienda diversa da quella presso la quale è stata contratta la tecnopatia.
Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri, nonché alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

 


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