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30.01.2015 - lavoro

INPS – VOUCHER ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE – LEGGE N. 92/2012 – DECRETO INTERMINISTERIALE 28 OTTOBRE 2014 – CIRCOLARE N. 169/2014

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha definito le modalità per la fruizione dei voucher alternativi al congedo parentale, previsti dall’art. 4, comma 24, lettera b della L. n. 92/2012 detta anche ” Riforma Fornero”.
Si segnala a tal proposito che l’Inps con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 ha fornito i chiarimenti operativi che di seguito nella nota si esplicitano.
Ai sensi della normativa vigente infatti, la lavoratrice dipendente, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile, in alternativa, per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata, e viene erogato, per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all’articolo 72 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre, nel caso di fruizione dei servizi pubblici o privati per l’infanzia, consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta.
Per accedere al contributo è necessario presentare domanda per via telematica, indicando il beneficio prescelto e per quante mensilità si intende usufruirne in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.
Per l’anno 2015 le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in corso e il beneficio sarà erogato secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse, nel limite di spesa individuato.
La scelta del beneficio non può essere variata, salvo presentazione di una nuova richiesta entro i limiti temporali previsti, che comporta la revoca della precedente.
A seguito della comunicazione on line di accoglimento della domanda, i voucher potranno essere ritirati presso le sedi dell’Inps entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
Le lavoratrici part-time usufruiscono dei suddetti benefici in misura riproporzionata, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
L’elenco delle strutture eroganti i servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Tutto ciò premesso si segnala che l’Inps con
Ad integrazione di quanto già esposto a seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, si evidenziano di seguito i chiarimenti forniti dall’Inps.
Contributo per l’acquisto di servizio di baby sitting
I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle lavoratrici richiedenti sono unicamente cartacei e potranno essere ritirati in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata, in ogni caso entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda per via telematica.
Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la lavoratrice aveva rinunciato. Prima dell’inizio del servizio di baby sitting la lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, attraverso i seguenti canali, da utilizzare anche in caso di eventuale annullamento o modifiche:
– il contact center Inps/Inail 803.164 oppure
06.164.164;
– il fax Inail 800.657.657;
– il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”;
– la sede Inps.
In caso di furto o smarrimento i voucher possono essere oggetto di riemissione, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti, ma non possono essere oggetto di rimborso in caso di mancato utilizzo.
Contributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata
Tale contributo potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’apposito elenco gestito dall’Istituto, pubblicato sul sito web istituzionale www.inps.it, aggiornato in tempo reale per consentirne la consultazione prima dell’iscrizione del figlio alla struttura prescelta e della presentazione della relativa domanda.
Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’Inps alla struttura prescelta, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria, a seguito della richiesta di pagamento alla sede provinciale Inps competente.
Si rammenta che la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all’Inps entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione (2014-2015), esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato
Il contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili – riproporzionato per le lavoratrici part-time secondo la tabella allegata alla circolare – è erogato per un periodo massimo di sei mesi e solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale, che viene conseguentemente ridotto.
Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo e, pertanto, a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Parimenti, il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
L’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro interessato in ordine sia alla proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio, sia all’avvenuta rinuncia al beneficio stesso – da effettuarsi sempre in via telematica – ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale.

 


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