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27.04.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – CIRCOLARE N. 8/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 del 20 marzo 2015, che si riproduce in calce alla presente, confermato che, per l’anno 2015, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, riconosciuto ai lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del D. L. n. 726/84, convertito nella L. n. 863/84, è incrementato del 10% rispetto al trattamento ordinario e sarà, quindi, complessivamente pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Il Dicastero, tenuto conto che il suddetto incremento è previsto nel limite di spesa di 50 milioni di euro ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. n. 192/14, chiarisce che sarà data priorità ai trattamenti dovuti per il 2015 in forza di contratti, anche di proroga, stipulati nel 2014 e che l’Inps, a tal fine, terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Ministero del Lavoro

Roma, 20 marzo 2015

Circolare n. 8

Oggetto: Articolo 2 bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Incremento del l0% del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo l, del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984. Anno 2015.
In applicazione dell’ articolo 2 bis del decreto legge 31 dicembre 2014) n. 192, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà, è stata disposta la proroga dell’intervento di cui all’articolo l, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per l’anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, è aumentato nella misura del l 0% della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario.
Per l’annualità 2015, entro il suddetto limite di spesa dì 50 milioni, l’JNPS è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale autorizzato a seguito di stipula di contratto di solidarietà ai sensi del citato articolo l del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984. in favore dei lavoratori destinatari, nella misura complessiva del 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all’uopo stanziate.
Ai sensi della medesima norma dì C t lì all’art. 2 bis del decreto-legge n. 192/2014, convertito in legge n. 11/2015. ai fini dell’accesso al beneficio dell’incremento del trattamento, le risorse innanzi indicate pari a 50 milioni di euro, sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014. L ‘INPS terrà conto dell’ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarietà allegati ai decreti ministeriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.
Gli oneri innanzi citati per la quota indicata pari al l 0% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2015, sono posti a carico del Fondo sodale per occupazione c formazione, di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l’INPS è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi al fine di garantire l’erogazione del beneficio nell’ambito dei predetti limiti e a controllare i flussi di spesa relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a carico delle risorse finanziarie stanziate, dandone riscontro ogni mese al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, raggiunta la spesa dell80% delle risorse stanziate, l’INPS dovrà effettuare apposita comunicazione al Ministero del Lavoro c delle Politiche Sociale per i provvedimenti conseguenti.
In ogni caso, l’Inps dovrà interrompere le erogazioni al raggiungimento del limite di spesa indicato.

 


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