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28.05.2015 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – RESPONSABILITA’ SOLIDALE – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – PRINCIPIO DEROGATORIO DEL SOLO REGIME RETRIBUTIVO – INTERPELLO 9/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con interpello n. 9 del 17 aprile 2015, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito chiarimenti in tema di responsabilità solidale affermando che il regime derogatorio all’istituto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 può essere disciplinato dai contratti collettivi applicati ai lavoratori impiegati nell’appalto.
Il Dicastero si é espresso in merito al quesito posto relativo a quale contrattazione collettiva (dell’appaltatore o del subappaltatore) debba riferirsi l’inciso dell’art. 29 “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”.
È stato, inoltre, ribadito che eventuali deroghe previste dai contratti collettivi possono interessare solo il regime retributivo dovuto ai lavoratori interessati “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
Inoltre, ha chiarito il Dicastero, eventuali metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti non potranno comunque limitarsi all’acquisizione delle autodichiarazioni rilasciate dai lavoratori.

Ministero del Lavoro

Roma, 17 aprile 2015

Interpello n. 9

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003- contrattazione collettiva nazionale- esclusione del regime della responsabilità solidale negli appalti.
L’ ARIS ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.
In particolare, l’istante chiede se l’espressione “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.L’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 4, comma 31, L. n. 92/2012, individua un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione.
Come anticipato, inoltre, tale disciplina fa salve le diverse disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.
In proposito, l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013), ha poi specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Ciò premesso, nel rispondere al quesito avanzato, va evidenziato che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’ appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.
Nell’ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.

 


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