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24.03.2015 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – DECIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

Si rende noto che é stato pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.. Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2015, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014. Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

 


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