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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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17.06.2016 - lavoro

CASSA EDILE – CONTRIBUTO MINIMO MENSILE APE –DENUNCE DI MAGGIO 2016 – CONTRIBUTO MINIMO DI 35 EURO

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (cfr. Not. n. 5/2016) per informare le Imprese che, a decorrere dalla denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di maggio 2016, il contributo dovuto per la gestione APE non può essere inferiore a 35,00 euro mensili per ciascun operaio iscritto, in applicazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° luglio 2014 ed al Regolamento del Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (FNAPE) approvato in data 14 aprile 2015 e successivi accordi intervenuti in materia.
Il suddetto contributo minimo mensile non è un contributo aggiuntivo, bensì la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima per la contribuzione APE, prevista dagli accordi contrattuali nazionali in materia.
In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di una integrazione per il raggiungimento della soglia di 35 euro.
Si ricorda che per la Cassa Edile di Brescia il calcolo per la verifica del rispetto del limite di 35 euro dovrà essere fatto tenendo conto della percentuale Ape del 4,30% in vigore dal 1° ottobre 2015.
Nei casi di presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili, l’impresa non è tenuta a corrispondere l’integrazione per il raggiungimento del contributo minimo previsto dal citato accordo, qualora l’importo del contributo APE complessivamente dovuto – quale sommatoria del contributo dovuto presso ciascuna cassa edile – per lo stesso lavoratore sia superiore a 35 euro.
In calce si riportano alcuni esempi per meglio chiarire gli adempimenti a cui dovranno attenersi le imprese.
In tali casi, per evitare che si ponga un problema di duplicazione della richiesta di pagamento dell’integrazione per il raggiungimento del contributo minimo dovuto, si segnala la necessità che l’impresa  comunichi nelle denunce mensili l’iscrizione del dipendente anche presso un’altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi appositamente previsti nel modello di denuncia.
Si rammenta che non è dovuta alcuna integrazione al contributo minimo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
  • assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue e salvi i riporti degli anni precedenti nei medesimi limiti).

Pertanto per i lavoratori part‐time, che non raggiungessero i 35 euro viene applicata l’integrazione fino al contributo minimo di 35 euro.

Esempi di calcolo per l’applicazione del contributo minimo APE nei casi di ore denunciate ad altre Casse Edili.

Esempio A:

  1. Ore Cassa Edile Brescia = 100
  2. Ore altra Cassa Edile = 60
  3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
  4. 100 ore per 10 euro retribuzione oraria = 1.000 euro di retribuzione imponibile Brescia
  5. 60 ore per 10 euro retribuzione oraria = 600 euro di retribuzione imponibile altra Cassa
  6. 4,3% su 1.000 euro = 43 > 35 euro
  7. nessuna richiesta di integrazione

Esempio B:

  1. ore Cassa Edile Brescia = 81
  2. ore altra Cassa Edile = 79
  3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
  4. 81 ore per 10 euro retribuzione oraria = 810 euro di retribuzione imponibile Brescia
  5. 79 ore per 10 euro retribuzione oraria = 790 euro di retribuzione imponibile altra Cassa
  6. 4,3% su 810 euro = 34,83
  7. 3,5% su 790 euro = 27,65 (3,5% aliquota APE altra Cassa)
  8. 34,83 + 27,65 = 62,48 > 35 euro
  9. nessuna richiesta di integrazione

Esempio C

  1. ore Cassa Edile Brescia = 70
  2. ore altra Cassa Edile = 10
  3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 80
  4. 70 ore per 10 euro retribuzione oraria = 700 euro di retribuzione imponibile Brescia
  5. 10 ore per 10 euro retribuzione oraria = 100 euro di retribuzione imponibile altra Cassa
  6. 4,3% su 700 euro = 30,01
  7. 3,5% su 100 euro = 3,50 (3,5% aliquota APE altra Cassa)
  8. 30,01 + 3,50 = 33,50 < 35 euro
  9. integrazione dovuta a Cassa Edile Brescia di 1,50 euro

N.B.
In questo caso l’impresa versa l’integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell’altra Cassa si prende atto che le ore denunciate alla prima esentano l’impresa dal pagamento del contributo minimo.

 


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