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21.09.2016 - lavoro

DEPENALIZZAZIONE DEI ReATI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI – CIRCOLARE INPS N. 121/2016 E NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 15764/2016

Si rammenta il D.Lgs n. 8/2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, a norma dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 67/2014 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (cfr. Not. nn. 2 e 3 del 2016).
In particolare si rammenta che nell’art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016, è stato previsto, in sostituzione dell’art. 2, comma 1bis del D.L. n. 463/83, che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
L’Inps con circolare n. 121/2016 e il Ministero del Lavoro con nota n. 15764/2016 hanno chiarito, per le proprie competenze, gli aspetti applicativi della norma.

Inps circolare n. 121/2016
Con circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito alla trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in commento.
L’Istituto, nel ribadire quanto già contenuto nel testo di legge, ha precisato che, nel caso di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, la punizione sarà attenuata. Sarà prevista, infatti, la non punibilità con sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Con riferimento, poi, al regime intertemporale previsto all’art. 8 del decreto medesimo, è stato precisato che sarà possibile l’applicazione della sanzione amministrativa anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 (data di entrata del vigore del decreto), sempreché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Pertanto, in caso di condotte poste in essere prima della suddetta data e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l’autorità giudiziaria disporrà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la trasmissione, all’autorità amministrativa competente, degli atti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato non sia stato già prescritto o estinto per altra causa.
Sarà cura poi dell’autorità amministrativa notificare, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, gli estremi della violazione ai diretti interessati, i quali, entro 60 giorni dalla notificazione degli stessi, saranno ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
L’Istituto, facendo riferimento, poi, alla circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro sul tema, ha chiarito che il Dicastero ha individuato, per ragioni di economia amministrativa, le sedi territoriali dell’Inps, quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria.
E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui (soglia al di sopra della quale la fattispecie passa da illecito amministrativo a illecito penale), va considerato, per il controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi, l’arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno civile.
Pertanto, il valore soglia dei 10.000 euro sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse gestioni previdenziali nelle quali è stata rilevata l’omissione delle ritenute, indipendentemente dallo stato gestionale di ogni denuncia.
L’Istituto ha poi, però, richiamato il Ministero del Lavoro il quale, con la lettera circolare n. 9099/2016, ha specificato che i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo e, pertanto, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si dovrà tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).
Quindi, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell’anno contributivo (16 gennaio – 16 dicembre).

Ministero del Lavoro – nota n. 15764/2016
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 15764 del 9 agosto 2016, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente circolare n. 6/2016, ha ricordato che agli illeciti commessi anteriormente alla data suddetta vanno applicate, retroattivamente, le nuove sanzioni amministrative, fermo restando che le stesse non potranno avere un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.
Con specifico riferimento alle fattispecie per le quali la pena inizialmente prevista era quantificata in misura proporzionale (es. somministrazione illecita) è stato chiarito che le modalità di calcolo restano quelle già previste per l’originaria pena pecuniaria con l’applicazione, sull’importo ottenuto, della riduzione di cui all’art. 16 della L. n. 689/81.
Inoltre, tenuto conto che al comma 6 dell’art. 1 il decreto stabilisce che nelle ipotesi in cui è prevista “una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”, anche per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto si applica il limite massimo dei 50.000 euro.
Pertanto, nelle ipotesi di somministrazione illecita per le quali è prevista una sanzione pari a 50€ per ogni giornata di lavoro, verrà determinato l’importo complessivo che, anche se superiore, sarà ricondotto al limite massimo previsto (50.000 €).
Nei casi di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più appaltatori), il limite massimo suddetto sarà calcolato con riferimento a ciascun appalto.

 


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