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24.03.2016 - urbanistica

DIA E VERIFICA SULLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

L’ordine di non effettuare i lavori di una Denuncia di inizio attività non può intervenire dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza se i motivi riguardano l’incompletezza della documentazione.
E’ quanto afferma il Tar Campania con la sentenza del 13 gennaio 2016, n. 140 in merito all’annullamento del provvedimento inibitorio emesso dal Comune dopo 63 giorni dal deposito della DIA per aver riscontrato una documentazione incompleta relativa sia alla rappresentazione dei luoghi (documentazione fotografica) sia alle condizioni dei contigui beni immobili (dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico sulla legittimità urbanistica e sull’assenso dei comproprietari del cortile comune).
Come stabilito dall’art. 23, comma 1 e 6, del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) la verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine stabilito dalla legge (ossia 30 giorni) il cui decorso consolida in capo all’interessato la possibilità di eseguire i lavori.
Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Tribunale ha ribadito che “la denuncia di inizio attività è un atto soggettivamente e oggettivamente privato alla cui presentazione può seguire da parte della pubblica amministrazione silenzio di tipo significativo che produce l’effetto di precludere l’esercizio del potere inibitorio” (Cons. Stato Ad.Pl. n. 15/2011).
Diverso il caso in cui le ragioni del divieto risiedono sulla difformità dell’intervento rispetto al titolo edilizio necessario e alle norme che presiedono l’attività edilizia e urbanistica.
In questi la pubblica amministrazione, esercitando i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’ordinamento, può intervenire anche dopo la scadenza dei 30 giorni in quanto l’intervento trova il suo fondamento nel generale potere di repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa.
Permesso di costruire: la “materiale consegna” perfeziona il titolo edilizio
Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo “ricettizio” che viene ad esistenza e si può dire formalmente perfezionato al momento della materiale consegna del titolo.
E’ quanto afferma il Tar Campania con la sentenza del 4 febbraio 2016, n. 666 chiamato a pronunciarsi in merito all’annullamento di un provvedimento comunale con il quale era stato negato il rilascio del permesso di costruire in quanto nel frattempo erano divenute operative le misure di salvaguardia di cui all’art. 12 del DPR 380/2001 (per intervenuta adozione del Piano urbanistico comunale che riclassificava l’area oggetto d’intervento in zona F – attrezzature pubbliche e ad uso pubblico).
In particolare, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale (Tar Sicilia n. 181/2001 e n. 678/2009), il tribunale ha affermato che il termine “rilascio” che si rinviene all’articolo 15 del Dpr 380/2001 (il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo) è da ricollegare alla materiale consegna del titolo essendo tale interpretazione più rispondente al lessico del legislatore.
Se quest’ultimo avesse voluto far riferimento alla data di “emanazione” dell’atto avrebbe usato sinonimi quali “data dell’atto” oppure “adozione”.
Il medesimo significato, ha ribadito il tribunale, deve essere riferito anche al termine “rilascio” previsto nell’articolo 12 del Dpr 380/2001 relativo ai presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
In particolare, è stato chiarito che non può dirsi perfezionato il relativo procedimento amministrativo se è stato espresso soltanto il parere favorevole della Commissione edilizia comunale pubblicato sull’albo pretorio e non siano stati versati gli oneri concessori. Il permesso di costruire, infatti, deve necessariamente contenere alcuni requisiti formali quali: la fissazione dei termini di inizio e fine lavori; la quantificazione del contributo di costruzione.
Sulla base di tali considerazioni il Tar ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento del Comune con il quale ha applicato le misure di salvaguardia ex art. 12 del DPR 380/2001 avendo riscontrato un contrasto tra l’intervento progettato e le previsioni urbanistiche del piano urbanistico comunale sul presupposto che nessun atto conclusivo del procedimento attivato con la richiesta di permesso di costruire era stato perfezionato.

 


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