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26.02.2016 - lavoro

DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI EX. ART. 26 D.LGS. 151/2015 – D.M. 15 DICEMBRE 2015 – MODELLO DI CONVALIDA – OPERATIVITÀ DAL 12 MARZO 2016

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 relativo alla comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, emanato in ottemperanza all’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 che ne riformula procedure e contenuti.
Il provvedimento definisce i dati inerenti il modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca (allegato A), nonché le modalità, esclusivamente telematiche, per la compilazione e la trasmissione del modulo stesso al datore di lavoro e alla Dtl competente ( allegato B che si riproduce in calce alla presente).
Per comunicare le dimissioni o per la risoluzione consensuale, il lavoratore dovrà quindi utilizzare il predetto modulo, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, richiedere il PIN INPS e registrarsi sul portale Cliclavoro o, in alternativa, avvalersi di un soggetto abilitato, come ad esempio patronati, sindacati, etc..
La piena operatività del decreto è fissata per il 12 marzo 2016.
Si rammenta che le previsioni del Decreto non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione avvengano nelle “sedi protette” (ovvero quelle di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o le commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del d.lgs. n. 276/2003).
La pubblicazione del provvedimento in esame è stata preceduta dalla circolare ministeriale n. 22350/2015, con la quale si è resa nota la revisione del modulo di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, durante la gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino (o tre anni dall’affido o dall’adozione), fattispecie per le quali è prevista la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro (art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001).
Infine si informa che le Direzioni territoriali del lavoro, entro lo scorso 30 gennaio 2016, dovevano inoltrare i dati regionali sul monitoraggio di tali convalide relativi all’anno 2015, il Dicastero sottolinea che si è proceduto ad un aggiornamento del modulo di dichiarazione del lavoratore e del report per la rilevazione statistica, per quanto concerne, in particolare, l’informativa sui diritti spettanti al lavoratore e le motivazioni delle mancate convalide.

Allegato B

MODALITA’ TECNICHE.
Nel presente allegato e’ illustrata la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che garantisce, in particolar modo:
il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identita’); l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
la revoca della comunicazione entro sette giorni dalla data di trasmissione;
l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Un aspetto importante riguarda la verifica dell’identità’ del soggetto che effettua l’adempimento.
Questo controllo, necessario al fine di prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sull’applicazione del seguente vincolo: l’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e’ possibile solo se l’utente e’ in possesso del codice personale I.N.P.S. (PIN I.N.P.S.).
L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e sull’autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.
La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’I.N.P.S., accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.
Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato (art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
Quest’ultimo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità’ del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.
Nella figura che segue, é proposta la sequenza delle attività e decisioni che compongono l’intera procedura per la trasmissione e la revoca di un modulo di dimissioni/risoluzione consensuale, nella quale trova applicazione quanto sopra descritto.

 


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