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24.05.2016 - lavoro

DURC – MINISTERO DEL LAVORO – DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI – NUOVO MODELLO – NOTA N. 5081/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro, con nota n. 5081 del 15 marzo 2016, ha fornito un nuovo modello per l’invio dell’autocertificazione con cui l’impresa, ai fini del rilascio del DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, dichiara l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali per violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Il modello modifica parzialmente il precedente per adeguarlo alle disposizioni del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 che ha introdotto semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il Decreto individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi dopo il 30 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
Si tratta delle violazioni elencate nell’allegato A del decreto, commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del Codice di Procedura Penale (applicazione della pena su richiesta delle parti); il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A (non rilevando la riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice Penale). Le cause ostative alla regolarità non sussistono invece qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ovvero di oblazione.
Per ragioni di continuità rispetto alla previgente normativa, le cause ostative sono riferite esclusivamente ai fatti connessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (30 dicembre 2007). Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del decreto, ovvero il decorso del periodo indicato nello stesso allegato, relativo a ciascun illecito.
Nel fare rinvio alle precedenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in materia, la nota in commento precisa che:
– considerata l’identità di violazioni, vengono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
– il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. Pertanto, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione dal 1° luglio 2015 dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello.
In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
Eventuali variazioni rispetto a quanto riportato nell’autocertificazione devono essere comunicate alla Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
Il nuovo modello di autocertificazione, disponibile anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota, è disponibile in “formato pdf compilabile” nella sezione “Strumenti e servizi”, alla voce “Modulistica”, del sito www.lavoro.gov.it.
Il modulo di cui trattasi deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi, e successivamente inviato tramite fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (per la Provincia di Brescia la Direzione Territoriale del Lavoro è sita in Brescia, Via Cefalonia n. 50 C.a.p. 25124, fax 030/2423178, e-mail: DTL-Brescia@lavoro.gov.it; PEC: dtl.brescia@pec.lavoro.gov.it).

 


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