Print Friendly, PDF & Email
Tel. 030.399133 - Email: info @ ancebrescia.it
24.05.2016 - lavoro

FONDO ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE – FNAPE – ACCORDI DELLE PARTI SOCIALI – CONTRIBUTO MINIMO MENSILE – COMUNICAZIONE CNCE N. 592/2016

Si informa che il 6 aprile scorso le parti sociali del settore edile hanno siglato l’accordo in tema di regolamentazione Ape.
In particolare, le parti hanno convenuto sulla costituzione di una Commissione paritetica composta da due rappresentati sindacali e due datoriali che, unitamente alla Presidenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), che si rammenta essere l’ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili, redigerà un regolamento operativo sull’attività del Fondo nazionale per l’Ape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre poi all’Approvazione delle parti sociali.
All’interno dell’Accordo in commento è stato definito un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal verbale di accordo del 2014 (parametrato sulle 100 ore). Il versamento di tale contributo, fissato nel primo accordo a partire dallo scorso mese di aprile 2016, dovrà essere effettuato a partire da maggio 2016, come statuito nell’accordo aggiuntivo stipulato dalle parti.
Con comunicazione n. 592 del 13 aprile 2016 la CNCE ha ricordato sul tema in commento che la materia è regolamentata da:
a) allegato 3 al contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014, nel quale si prevede che “le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini ape inferiore a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva Ape”;
b) accordo 14 aprile 2015 (regolamento Fnape), ove si prevede che :
— le Casse Edili richiederanno alle imprese il versamento di un contributo minimo ape in cifra fissa (in tale accordo era indicata la decorrenza dello stesso dal 1° aprile 2015 e veniva formulato un esempio di calcolo);
— il contributo minimo Ape non si applicherà in determinati casi specificati;
c) accordo 8 aprile 2016 ove, oltre alla costituzione della Commissione paritetica che redigerà un regolamento operativo sull’attività del Fnape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre all’approvazione delle parti sociali nazionali, viene determinato un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal citato accordo del 14 aprile 2014;
d) addendum all’accordo 8 aprile 2016, in cui è stato stabilito che il contributo minimo di 35 euro entri in vigore dal mese di maggio 2016 (anziché dal previsto mese di aprile 2015).
Sull’argomento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha specificato, con la comunicazione in commento, che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all’impresa il versamento di detto contributo.
La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:
– inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
– cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
– assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
Come già richiamato, la regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.
A tale proposito, la Cnce ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE, sommando gli importi dovuti dall’impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941